I nuovi modelli da compilare sono suddivisi in due serie: “Esercizio” e “Consolidato” (al posto dei vecchi modelli “Base” e “Ridotto”).
Da quest’anno la comunicazione alla IES è esclusivamente online accedendo ai servizi IES dal portale dei servizi dell’Autorità.
La comunicazione all’Informativa Economica di Sistema è una dichiarazione e riguarda i dati anagrafici ed economici sull’attività svolta dagli operatori interessati, al fine di raccogliere gli elementi necessari per adempiere a precisi obblighi di legge (le analisi di mercato, la Relazione Annuale, il Sistema Integrato delle Comunicazioni, le indagini conoscitive). E consentire l’aggiornamento della base statistica degli operatori di comunicazione.
L’Autorità ha disciplinato l’Informativa Economica di Sistema, da ultimo con la Delibera n. 397/13/CONS, come modificata dalle Delibere n. 235/15/CONS, n. 147/17/CONS e 161/21/CONS.
Il decreto‐legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 106, comma 1, modificato dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, consente, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 e 2478‐bis c.c. o dalle diverse disposizioni statutarie, che l’assemblea ordinaria delle società sia convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
L’Autorità, dunque, in linea con la previsione di legge, consente alle società, di inviare la comunicazione della “Informativa Economica di Sistema” per l’anno 2021 sino alla data ultima del 30 settembre 2021.
I soggetti obbligati sono:
gli operatori di rete, i fornitori di un bouquet di programmi pay tv, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali, i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online.
Sono altresì tenute all’invio della IES le società che, a prescindere dal proprio luogo di stabilimento o di residenza, redigono il bilancio consolidato dei soggetti che svolgono le predette attività.
Sono esentati dall’obbligo dell’invio della comunicazione:
i soggetti che, nell’anno di riferimento (2020), abbiano realizzato ricavi totali (incluse le provvidenze pubbliche e le convenzioni con soggetti pubblici) riferibili alle attività rilevate dalla IES pari a zero euro.
I modelli sono suddivisi in due serie: “Esercizio” e “Consolidato”.
Facsimile modelli (N.B.: I facsimile hanno solo carattere informativo):
FACSIMILE_ModelloEsercizio.pdf
FACSIMILE_ModelloConsolidato.pdf
I soggetti di cui all’art. 2, comma 1 – ossia gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali – sono tenuti a compilare i modelli della serie “Esercizio”.
Gli iscritti di cui all’art. 2, comma 1, obbligati all’invio della IES anche ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, – I fornitori di servizi di intermediazione online, e I fornitori di motori di ricerca online – sono tenuti a compilare i modelli sia della serie “Esercizio” che della serie “Consolidato”.
I soggetti obbligati all’invio della IES soltanto ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, – le società che, a prescindere dal proprio luogo di stabilimento o di residenza, redigono il bilancio consolidato di soggetti di cui al comma 1 del presente articolo – sono tenuti a compilare esclusivamente i modelli della serie “Consolidato”.
Ai fini della dichiarazione, devono essere considerati i ricavi realizzati in Italia o comunque riferiti al territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero.
È necessario procedere alla registrazione del Soggetto giuridico tramite Rappresentante legale/Referente:
Per i rappresentanti legali/referenti di diritto italiano (o equiparati) le modalità di autenticazione sono esclusivamente quelle indicate con gli acronimi SPID, CIE e TS-CNS. [Manuale registrazione utente]
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