Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.
A partire dal 6 marzo 2019, si è messo in moto il meccanismo burocratico per presentare domanda al fine di ottenere il Reddito di Cittadinanza (Rdc) da parte dei cittadini residenti in Italia da almeno 10 anni (gli ultimi due in via continuativa).
La sua disciplina è contenuta nel Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.23 del 28/01/2019.
Incentivi per le imprese
Il Decreto chiarisce – all’articolo 8 – il ruolo che possono svolgere le imprese nella possibilità di inserire (o reinserire) nel mondo del lavoro chi ne è escluso e specifica a quanto ammontano le agevolazioni, quali imprese possono accedere e con quali caratteristiche e modalità.
Le disponibilità dei posti vacanti devono essere comunicate telematicamente attraverso il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL).
Sul portale dedicato – www.redditodicittadinanza.gov.it/ – sono previste diverse tipologie di incentivi per le imprese che assumono i beneficiari del Reddito di cittadinanza a tempo pieno e indeterminato e per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che avviano attività imprenditoriali.
Assunzioni a tempo pieno e indeterminato
Due sono le possibilità:
1) Per le assunzioni dirette di un beneficiario di reddito di cittadinanza a tempo pieno e indeterminato è riconosciuto, sotto forma di sgravio contributivo, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, un importo pari alla differenza tra 18 mensilità di reddito di cittadinanza e quello già goduto dal beneficiario stesso.
2) Per le assunzioni di un beneficiario di reddito di cittadinanza a tempo pieno e indeterminato, attraverso l’attività svolta da enti di formazione accreditati, è riconosciuto, sotto forma di sgravio contributivo (sempre con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) un importo pari alla metà della differenza tra l’importo corrispondente a 18 mensilità di reddito di cittadinanza e quello già goduto dal beneficiario stesso. La restante metà dell’ammontare è riconosciuta all’ente accreditato, che ha garantito al lavoratore assunto un percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo.
Modalità
In ambedue i casi, il meccanismo delle agevolazioni contributive si basa sulle seguenti regole:
– l’importo dello sgravio contributivo non potrà essere inferiore a 5 mensilità, 6 per donne o soggetti svantaggiati;
– l’importo è incrementato di una mensilità, in caso di assunzione di donne e di soggetti svantaggiati (come definiti ai sensi dell’articolo 2 numero 4 del regolamento UE n. 651/2014);
– l’importo massimo di beneficio mensile è pari a 780 euro;
– il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di Reddito di Cittadinanza stipula, presso il Centro Per l’Impiego o il soggetto accreditato, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
A norma del comma 6, le agevolazioni sono concesse nei limiti sugli aiuti «de minimis» del Regolamento UE.
Le aziende escluse dagli incentivi
A parte la previsione che, nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo, il decreto enuncia altre regole.
La prima riguarda il numero di dipendenti: le assunzioni devono incrementare il personale a tempo pieno e indeterminato, non è ammesso che ci siano delle sostituzioni. L’unica eccezione è prevista nel caso in cui un beneficiario di reddito di cittadinanza sia assunto al posto di un lavoratore che ha terminato il suo servizio per pensionamento.
Inoltre, sono esclusi dalle agevolazioni i datori di lavoro che, nel triennio precedente alla richiesta, siano stati destinatari di provvedimenti sanzionatori anche se non definitivi che riguardano le violazioni di natura previdenziale o la tutela delle condizioni di lavoro che costituiscono cause ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Autoimpiego
Sono previsti dei vantaggi anche per i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio. Ad essi sarà riconosciuto, in un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a sei mensilità di Reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili.
Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
Credito d’imposta
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli incentivi alle assunzioni previsti dall’ultima Legge di Bilancio, gli sgravi contributivi sono fruiti sotto forma di credito di imposta. Le modalità di accesso al credito di imposta saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
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Riportiamo, di seguito. Il testo dell’articolo 8 Art. 8 (Incentivi per l’impresa e per il lavoratore), commi da 1 a 3:
1. Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc nell’ambito del SIUPL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l’attività svolta da un soggetto accreditato di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L’importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per l’impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l’impiego e presso i soggetti accreditati di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale possibilità sia prevista da leggi regionali, un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti standard di qualità della formazione e sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite della metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello gia’ goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell’importo del Rdc. In caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, l’esonero è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell’importo del Rdc. L’importo massimo del beneficio mensile comunque non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La restante metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità’ per metà dell’importo del Rdc, è riconosciuta all’ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento del beneficiario del Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, può stipulare convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc e per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui al presente comma.
3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni e’ subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
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