Sul quotidiano “Italia Oggi” del 7 settembre scorso, è stato pubblicato un articolo sul rapporto tra la pubblicazione di rassegne stampa e il rispetto del diritto d’autore a firma del Prof. Masi, AD della Consap e delegato italiano alla Proprietà intellettuale, ritenuto uno dei massimi esperti del settore.
Nell’articolo, Masi sottolinea la vetustà della normativa italiana vigente nel settore in quanto essa fa riferimento ancora alla editoria tradizionale, mentre sarebbe da prendere in considerazione anche l’editoria telematica, le versioni web delle testate tradizionali e, persino, i blog di settore e le pagine sui social network.
Il sistema che si è quindi venuto a creare, precisa il professore, è un mix di articoli di legge e sentenze “interpretative” emesse dai vari tribunali nel corso degli anni.
La normativa in vigore fa riferimento agli articoli 65 e 70 della Legge sul diritto d’autore 22 aprile 1941 n. 633
L’articolo 65 statuisce che “Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.
L’articolo 70 consente “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera”.
D’altro canto, ricorda Masi, l’articolo 101 della stessa legge sancisce la illiceità della “riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione”.
Questa normativa – che permette, nei casi e con i limiti sopra esposti, la confezione e la trasmissione di rassegne stampa (ma, mai nei casi di vendita al grande pubblico o di concorrenza sleale) -, fa presente Masi, è stata totalmente aggiornata da una serie di importanti sentenze a favore della legittimità della produzione di rassegne stampa ad uso esclusivo dei propri clienti.
Masi cita in particolare la sentenza del Tribunale di Roma 816/2007 e quella del Tribunale di Milano nella causa Class Editori vs. Selpress.
A quelle ricordate da Masi, noi aggiungiamo la sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione specializzata per le imprese, n. 3931/2019, depositata in Cancelleria il 12 giugno 2019, che ha confermato la legittimità dell’attività della società Eco della Stampa (società di rassegne stampa) rigettando l’appello avanzato dalla FIEG e da Promopress 2000.
Pertanto – è la conclusione del prof. Masi – non viola la legge l’impresa commerciale il cui fine sociale è la produzione di rassegne stampa realizzate per i propri clienti e non per un pubblico generalizzato. Se poi la rassegna è realizzata da un’associazione senza fini di lucro, l’ipotesi di una concorrenza sleale non si pone per principio.
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