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RadioTv locali, il TAR Lazio respinge il ricorso contro i criteri di erogazione dei contributi Covid-19

Secondo il giudice amministrativo è giusta la selezione basata sui dati Auditel.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) – con Ordinanza del 11/01/2021 – ha respinto il ricorso cautelare introdotto da alcune emittenti televisive locali e da un’associazione di categoria contro il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12/10/2020 recante “Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche, ai sensi dell’articolo 195 del D.L. 19 maggio 2020″ e il Decreto del medesimo Mse del 13/11/2020 rubricato “Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche, ai sensi dell’articolo 195 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34”.

La motivazione

In particolare, secondo i giudici amministrativi il ricorso contro le modalità di assegnazione dei contributi Covid-19 risulta priva del requisito del fumus boni iuris (essenziale per l’accoglimento del ricorso insieme al periculum in mora).
Segnatamente, hanno scritto i giudici: «Trattasi di contributo straordinario istituito non a sostegno delle perdite economiche subite dalle emittenti televisive locali, ma a beneficio della collettività ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico della maggiore diffusione possibile delle informazioni istituzionali necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria».

La selezione attraverso dati Auditel

Assegnarli, quindi, ad emittenti inserite nella graduatoria ex DPR 146/2017, consegue –  a detta dei giudici – a necessità e ad urgenza di individuare celermente quelle meritevoli. Una selezione attraverso dati Auditel è pertanto  corretta perché garantisce massima diffusione informazione.

Nel dettaglio: «La previsione legislativa di erogare il contributo in questione a quelle emittenti locali già inserite nella graduatoria di cui al DPR 23 agosto 2017, n. 146, non appare manifestamente irragionevole, tenuto conto sia della necessità e dell’urgenza di individuare celermente le emittenti locali deputate a svolgere tale servizio sia della circostanza che le emittenti locali inserite nella graduatoria formata ai sensi del DPR 146/2017 sono state selezionate, tra i vari criteri, anche con riferimento ai dati auditel sugli indici di ascolto, il che sembra meglio garantire l’obiettivo della massima diffusione delle informazioni istituzionali connesse alla diffusione del contagio da COVID-19».

Conclusioni

Esce, quindi, rafforzato il Regolamento del DPR 146/2017 che disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione assegnate al Ministero per lo sviluppo economico per la concessione dei contributi di sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche locali.

uspi

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