Proposta di legge, “Ineleggibilità parlamentare per i direttori dei giornali” per conflitto di interessi

La nuova proposta di legge presentata dal presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia (M5S), avanza il tema dell’inaccessibilità alla carica di parlamentare ai “direttori e vicedirettori di testate giornalistiche nazionali se hanno esercitato l’incarico nei 6 mesi prima dell’accettazione della candidatura. Il periodo di sei mesi è ridotto a sessanta giorni nel caso di scioglimento anticipato della Camera”. 
Questo il testo presentato per evitare il conflitto di interessi e contiene altre novità sulle cause di ineleggibilità a parlamentare. Il termine per l’entrata in vigore della legge è il 1 gennaio 2021.

Nel dettaglio, spiega Brescia nella relazione, il testo “introduce nuove fattispecie di ineleggibilità dei membri del Parlamento, intervenendo in maniera significativa e incisiva sul testo unico della Camera dei Deputati. Si premette che nell’introduzione di tali fattispecie si è adeguatamente valutata la giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo la quale l’ineleggibilità risulta giustificata soltanto se ragionevolmente collegata all’esigenza di evitare la captatio benevolentiae degli elettori o possibili fattori di turbativa della par condicio che in campagna elettorale deve essere assicurata a tutti i candidati”.

Il testo rappresenta un sintesi tra le varie proposte di legge presentate in commissione, “ma soprattutto una soluzione efficace a una questione fondamentale per il concreto funzionamento della democrazia, purtroppo rimasta da tempo irrisolta. I conflitti d’interesse dei detentori di cariche politiche, siano essi al governo o in Parlamento, hanno infatti più volte creato interferenze e condizionamenti su una corretta e imparziale azione politica, fino a minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella gestione della res publica”, si legge nel testo Brescia.

Il testo, inoltre, elenca altre cause di ineleggibilità parlamentare, estendendola anche ai sindaci di tutti i comuni e non più da 20mila in su come nel testo vigente. Rispetto alla formulazione in vigore sono ineleggibili anche “i vicecapi di gabinetto dei Ministri, oltre ai capi; i responsabili delle direzioni e degli uffici centrali della polizia di Stato, oltre al capo e al vicecapo della polizia; i responsabili degli uffici territoriali, comprese le questure, e i funzionari di ogni ruolo e grado della polizia di Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l’accettazione della candidatura. Inoltre, per gli ufficiali generali e gli ammiragli delle Forze armate dello Stato viene eliminato il riferimento alla circoscrizione del loro comando territoriale”.