Analisi della Legge di Bilancio 2019 e delle norme sull’editoria in essa contenute (SECONDA PARTE).
Con questo nuovo articolo, proseguiamo il percorso di analisi e di approfondimento delle norme contenute nella Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Il testo legislativo si compone di soli 19 articoli, più gli allegati, ma solo l’articolo 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici) contiene ben 1143 commi e, fra questi alcuni riguardano l’ambito editoriale, modificando e limitando il contributo statale al nostro settore.
Ricordiamo che la PRIMA PARTE di questo studio ha riguardato la “Soppressione delle agevolazioni tariffarie telefoniche”, dal 1° gennaio 2020.
LA PROGRESSIVA ABOLIZIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI ALLA STAMPA
L’articolo 1, comma 810 della Legge 145/2018 ha introdotto la progressiva riduzione, fino alla completa abolizione nel 2022, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici e alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, già dal prossimo anno (2020).
Questo è il testo:
ARTICOLO 1, COMMA 810
(Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici)
810. Nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell’informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2020:
1) la legge 7 agosto 1990, n. 230, è abrogata;
2) all’articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250» sono soppresse;
b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa editrice di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in deroga a quanto stabilito all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è ridotto progressivamente con le seguenti modalità:
1) per l’annualità 2019, l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 20 per cento della differenza tra l’importo spettante e 500.000 euro;
2) per l’annualità 2020, l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 50 per cento della differenza tra l’importo spettante e 500.000 euro;
3) per l’annualità 2021, l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 75 per cento della differenza tra l’importo spettante e 500.000 euro;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 non possono accedere al contributo le imprese editrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70;
d) al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo dell’informazione, dell’innovazione tecnologica e digitale e della libertà di stampa, con uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata e dal basso, dell’innovazione digitale e sociale, dell’uso dei media, nonché progetti volti a sostenere il settore della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione digitale, a valere sul Fondo per il pluralismo di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
APPROFONDIMENTO
L’articolo 1, comma 810, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici.
Inoltre, prevede il sostegno, a valere sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di progetti finalizzati, tra l’altro, a diffondere la cultura della libera informazione plurale, dell’innovazione digitale e sociale, e a sostenere il settore della distribuzione editoriale.
L’intervento di abolizione – o di riduzione fino a completa abolizione – dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche o di imprese editrici di quotidiani e periodici è esplicitamente disposto nelle more della revisione organica della disciplina di settore.
Preliminarmente, è utile ricordare che, nella XVII legislatura, il settore del sostegno all’editoria è stato interessato da un ampio intervento di riforma, che ha visto, in particolare, l’istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (art. 1, L. 198/2016), destinato al sostegno dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale (quest’ultima, di competenza del Ministero dello sviluppo economico), e la ridefinizione della disciplina per l’erogazione dei contributi diretti.
In particolare, il d.lgs. 70/2017 – intervenuto in attuazione dell’art. 2, co. 1 e 2, lett. da a) a g), della stessa L. 198/2016, e le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dalle domande presentate nel 2019 con riferimento all’annualità del contributo 2018 –, nel ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, ha disposto, anzitutto, che i contributi spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate, per ciascuna tipologia, con il DPCM che ripartisce la quota del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.
L’intervento di riforma ha, inoltre, ridefinito la platea dei beneficiari dei contributi. Nello specifico, la L. 198/2016 ha stabilito quale condizione necessaria per il finanziamento l’esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un’attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, e la costituzione dei soggetti beneficiari come:
• cooperative giornalistiche;
• enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;
• limitatamente a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro.
Inoltre, ha previsto il mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per:
• imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche;
• imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
• associazioni dei consumatori;
• imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.
A sua volta, il d.lgs. 70/2017 ha specificato che, ad eccezione delle imprese e degli enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, gli altri soggetti possono richiedere i contributi per una sola testata.
La L. 198/2016 ha, invece, escluso esplicitamente dai contributi:
• organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali. Il d.lgs. 70/2017 ha specificato che sono comprese nell’esclusione, oltre alle imprese editrici, anche le imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento (art. 4, L. 250/1990);
• periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico. Il d.lgs. 70/2017 ha specificato che si tratta di quelli che hanno diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;
• imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.
ABOLIZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE PRIVATE CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DI INTERESSE GENERALE
In particolare, il comma 810 Lett. a), punto 2) stabilisce che, a “decorrere dal 1° gennaio 2020”, sono soppressi i contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.
A tal fine, abroga la L. 230/1990 e novella l’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006.
La L. 230/1990 aveva concesso un contributo (per il solo triennio 1990-1992) alle imprese radiofoniche private che nel triennio 1987-1989 avessero (fra l’altro) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le 7 e le 20.
Successivamente, l’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006 ha disposto che i contributi previsti dall’art. 4 della L. 250/1990 – a favore delle imprese radiofoniche che risultavano essere organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento e che, oltre ad aver registrato la testata e a non essere editori o controllori delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi dei medesimi partiti politici, trasmettevano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, per non meno del 50% delle ore di trasmissione comprese fra le 7 e le 20 – sono corrisposti anche alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della L. 230/1990.
Ancora in seguito, l’art. 12, co. 1, del DPR 223/2010 ha disposto che le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della L. 230/1990 mantengono il diritto all’intero contributo, anche in presenza di riparto percentuale fra gli altri aventi diritto.
Da ultimo, l’art. 2, co. 5-bis, del D.L. 63/2012 ha previsto il mantenimento del diritto all’intero contributo anche per i contributi relativi al 2010.
RIDUZIONE E ABOLIZIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI A FAVORE DI DETERMINATE CATEGORIE DI IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI
Sempre il comma 810, lett. b) dispone la progressiva riduzione, fino alla totale abolizione, dei contributi concessi, ai sensi dell’art. 2, co. 1, del d.lgs. 70/2017, alle seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici:
• imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici (lett. a);
• imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro, limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 198/2016 (lett. b);
• enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto (lett. c).
In particolare, in deroga a quanto stabilito dall’art. 8 del d.lgs. 70/2017 – che ha fissato i criteri di calcolo dell’ammontare dei contributi da concedere a ciascuna categoria –, prevede che l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto:
- – per l’annualità 2019, del 20% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500 mila;
– per l’annualità 2020, del 50% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500 mila;
– per l’annualità 2021, del 75% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500 mila.
Il comma 810, lett. c) dispone, infine, che “a decorrere dal 1° gennaio 2022”, le medesime categorie di imprese editrici non hanno più diritto ai contributi.
Segnaliamo che questo articolo si basa sugli Atti parlamentari presentati nei due rami del Parlamento, dai Dossier di documentazione preparati dai Servizi Studi di Camera e Senato e dai Documenti acquisiti dalle Commissioni nel corso di conversione del provvedimento.