Nuova circolare del MiBACT. 130 premi (massimo 13 per ‘Gruppo’) e menzioni speciali fino ad un massimo di 100.
Ulteriori informazioni presso gli uffici della Segreteria Generale USPI.
Le provvidenze introdotte dall’art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e rinnovate dall’art.18 della legge 25 febbraio 1987, n.67, prevedono la concessione, con cadenza annuale, di contributi alle pubblicazioni periodiche, anche on line, che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti.
I criteri per la concessione dei contributi, valutati da una Commissione di esperti delle varie discipline, sono definiti dal DPR 2 maggio 1983, n.254.
La nuova Circolare del MiBACT
La Circolare n. 104/2017 del 27 settembre 2017 (che di seguito riportiamo), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 241 del 14 ottobre 2017 (in sostituzione della precedente n. 103/2014, prot. 12836) disciplina l’accesso ai premi e alle menzioni speciali non accompagnate da apporto economico. Condizione tassativa per l’ammissione ai contributi è che le pagine pubblicitarie dell’intera annata siano inferiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate.
Le riviste, in base alla materia e al settore disciplinare di appartenenza, saranno divise nei 10 gruppi sotto indicati:
Gruppo I: Agricoltura, industria, commercio, trasporti, ingegneria, tecnica;
Gruppo II: Scienze giuridiche;
Gruppo III: Belle arti, architettura, biblioteconomia, spettacolo, musica;
Gruppo IV: Letteratura, filologia, linguistica;
Gruppo V: Filosofia, psicologia, religione, scienza dell’educazione;
Gruppo VI: Scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali;
Gruppo VII: Scienze mediche e biologiche;
Gruppo VIII: Scienze economiche, sociologiche e politiche;
Gruppo IX: Scienze storiche, archeologia;
Gruppo X: Cultura generale.
Presentazione della domanda
La domanda, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, dovrà essere trasmessa al Ministero, entro il 31 maggio di ogni anno, al seguente indirizzo: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale biblioteche e istituti culturali – Servizio II – Patrimonio bibliografico e diritto d’autore, via Michele Mercati, 4 – 00197 Roma, e corredata, a pena di esclusione, dal questionario, redatto secondo l’allegato Modello A, dai fascicoli pubblicati nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, da tutta la documentazione prevista dall’Allegato B e dalle Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presenti nell’Allegato C.
Le istanze potranno essere inoltrate:
a) con plico raccomandato (farà fede il timbro postale);
b) mediante consegna a mano;
c) mediante posta elettronica certificata (PEC), per le case editrici che ne siano in possesso, al seguente indirizzo:
mbac-dg-bic.servizio2@mailcert.beniculturali.it.
In tal caso i volumi dovranno essere inviati con plico a parte entro la scadenza di presentazione della domanda.
Esclusioni
Sono escluse dai premi le pubblicazioni periodiche, ancorché di elevato valore culturale, edite dallo Stato, da enti pubblici, istituti finanziari o di credito o da imprese non editoriali ovvero a cura dei medesimi. Sono escluse altresì le pubblicazioni periodiche in cui le pagine pubblicitarie siano superiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate.
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO
CIRCOLARE 27 settembre 2017, n. 104/2017
Norme per l’ammissione ai premi e alle menzioni speciali non accompagnate da apporto economico per pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.
(GU n.241 del 14-10-2017)
La presente circolare sostituisce la precedente n. 103/2014, prot. 12836 e disciplina l’accesso ai premi e alle menzioni speciali non accompagnate da apporto economico per pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.
Articolo 1
Destinatari di premi e menzioni
Sono ammessi a presentare domanda per la concessione di premi e di menzioni speciali non accompagnate da apporto economico le imprese editoriali proprietarie di testate o comunque i proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, anche on line, in possesso dei requisiti indicati dalla legge n. 416 del 5 agosto 1981, regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2 maggio 1983 e successivamente modificata dall’art. 384 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
Le riviste, in base alla materia e al settore disciplinare di appartenenza, saranno divise nei 10 gruppi sotto indicati:
Gruppo I: agricoltura, industria, commercio, trasporti, ingegneria, tecnica;
Gruppo II: scienze giuridiche;
Gruppo III: belle arti, architettura, biblioteconomia, spettacolo, musica;
Gruppo IV: letteratura, filologia, linguistica;
Gruppo V: filosofia, psicologia, religione, scienza dell’educazione;
Gruppo VI: scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali;
Gruppo VII: scienze mediche e biologiche;
Gruppo VIII: scienze economiche, sociologiche e politiche;
Gruppo IX: scienze storiche, archeologia;
Gruppo X: cultura generale.
Articolo 2
Presentazione della domanda
1. Le istanze di cui all’art. 1 della presente circolare, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, dovranno essere trasmesse al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale biblioteche e istituti culturali – Servizio II – Patrimonio bibliografico e diritto d’autore, via Michele Mercati, 4 – 00197 Roma.
2. La richiesta di partecipazione ai premi e alle menzioni speciali non accompagnate da apporto economico, per le pubblicazioni edite nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda, dovrà pervenire all’indirizzo di cui all’art. 2, entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Le istanze, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dal questionario, redatto secondo l’allegato modello A, dai fascicoli pubblicati nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda e da tutta la documentazione prevista dall’allegato B.
Sarà necessario inoltre comunicare il codice IBAN riferito all’Istituto di credito di ogni rivista concorrente per l’eventuale accredito dei premi.
4. La redazione della domanda dovrà essere conforme agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 416 del 5 agosto 1981 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi degli articoli 1 e 27 della deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/01/CONS, l’iscrizione al R.O.C. – Registro degli operatori di comunicazione – che dal 29 agosto 2001 ha sostituito il Registro nazionale della stampa, costituisce, per i soggetti di cui all’art. 2 della deliberazione medesima, requisito per l’accesso alle provvidenze previste dalla legge n. 416 del 5 agosto 1981.
5. Tutta la sopra elencata documentazione, prodotta in unica copia, deve recare obbligatoriamente la firma autografa del legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente.
Articolo 3
Modalità di presentazione della domanda
1. Le istanze possono essere inoltrate:
a) con plico raccomandato (farà fede il timbro postale);
b) mediante consegna a mano;
c) mediante posta elettronica certificata (PEC), per le case editrici che ne siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1, (Codice dell’amministrazione digitale), al seguente indirizzo PEC: mbac-dg-bic.servizio2@mailcert.beniculturali.it
In tal caso i volumi dovranno essere inviati con plico a parte entro la scadenza di presentazione della domanda.
Articolo 4
Composizione della Commissione per la valutazione delle domande
Ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2 maggio 1983 e successive modificazioni, la Commissione, presieduta dal direttore generale competente, è composta da esperti qualificati fino ad un massimo di 13, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, scelti tra coloro che svolgono o abbiano svolto attività nella pubblica amministrazione e nelle magistrature amministrative, nonché tra coloro che abbiano svolto attività editoriale per almeno cinque anni.
All’atto del conferimento dell’incarico, e per tutta la durata dello stesso, non dovranno sussistere elementi di incompatibilità ai sensi della legge 8 aprile 2013, n. 39, in capo a ciascun componente della Commissione.
La Commissione è altresì composta da un ufficio di segreteria costituito dai funzionari del settore.
L’incarico non dà diritto a trattamento economico di missione, né a gettoni di presenza, né ad emolumenti di qualsivoglia natura.
Articolo 5
Criteri per l’assegnazione di premi e menzioni speciali
1. La Commissione, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 254 del 2 maggio 1983 e dell’art. 18 della legge n. 67 del 2 febbraio 1987, utilizzerà i seguenti criteri:
a) esclusività del carattere culturale della rivista con riferimento al contenuto;
b) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell’originalità degli apporti, con considerazione contemporanea anche dell’autorità culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico, nonché dell’ampiezza del corredo bibliografico;
c) qualità e impegno nella composizione e nella grafica dei testi, compreso l’eventuale corredo iconografico;
d) continuità e regolarità delle pubblicazioni e dei programmi di massima, possibilmente poliennali;
e) carattere nazionale o regionale particolarmente significativo del contenuto, diffusione della rivista e varietà dei collaboratori;
f) eventuali traduzioni dei contenuti in altre lingue anche classiche.
La Commissione terrà inoltre conto dell’adozione delle procedure internazionali di peer review e della presenza di studiosi stranieri nel comitato scientifico della rivista.
2. I premi, per un massimo di 130, saranno assegnati, fino all’esaurimento delle risorse economiche, in base alla graduatoria stilata dalla Commissione. Per ognuna delle dieci categorie di cui all’art. 1 non potranno essere assegnati più di 13 premi.
3. La Commissione procederà in seguito ad assegnare le menzioni speciali fino ad un massimo di 100.
4. I riconoscimenti riguarderanno esclusivamente l’anno di conferimento. L’attribuzione dei premi e delle menzioni non accompagnate da apporto economico nel corso delle annualità precedenti, non rappresenteranno titolo preferenziale per l’ottenimento dei riconoscimenti negli anni successivi.
Articolo 6
Motivi di esclusione
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2 maggio 1983 e successive modificazioni, sono escluse dai premi le pubblicazioni periodiche, ancorché di elevato valore culturale, edite dallo Stato, da enti pubblici, istituti finanziari o di credito o da imprese non editoriali ovvero a cura dei medesimi.
Sono escluse altresì le pubblicazioni periodiche in cui le pagine pubblicitarie siano superiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate.
Articolo 7
Termini di conclusione del procedimento
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutte le istanze la Direzione generale biblioteche e istituti culturali – Servizio II – Patrimonio bibliografico e diritto d’autore trasmetterà le medesime alla Commissione esaminatrice che provvederà alla loro valutazione.
Successivamente all’esito dell’istruttoria condotta dalla Commissione, la medesima consegnerà all’Ufficio il verbale con la ripartizione dei premi e delle menzioni.
Entro i seguenti trenta giorni la Direzione generale biblioteche e istituti culturali – Servizio II – Patrimonio bibliografico e diritto d’autore predisporrà il decreto di ripartizione dei fondi e provvederà alla sua pubblicazione esclusivamente per via telematica sul sito web della Direzione generale http://www.librari.beniculturali.it
Articolo 8
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio II – Patrimonio bibliografico e diritto d’autore della Direzione generale per le biblioteche e gli istituti culturali.
I dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Roma, 27 settembre 2017
Il direttore generale biblioteche e istituti culturali
Rummo
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