Lotta allo streaming illegale, con una nuova proposta di legge che attribuisce più poteri all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Numerose le proposte presentate dalle varie forze politiche già nel 2020ed assegnate – alla fine dello stesso anno – all’esame congiunto delle Commissioni Cultura e Trasporti della Camera dei deputati:
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.
Tutte le proposte sostenevano una nuova legge che attribuisca più poteri all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) nella lotta contro lo streaming illegale.
L’esame da parte dei Commissari andava a rilento, nonostante le recenti operazioni della Guardia di Finanza dimostravano che le cosiddette reti IPTV pirata sono ancora molto diffuse.
La svolta si è avuta martedì 10 maggio, quando le Commissioni riunite hanno deciso di stilare un testo unificato adottato come testo base.
(Provvedimenti urgenti e cautelari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell’accesso a contenuti illeciti)
“1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso ai contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio, e il blocco all’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP”.
“2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina anche il blocco futuro di ogni altro nome di dominio, sotto dominio o di ogni altro indirizzo IP che, attraverso qualsiasi variazione del nome o della semplice declinazione o estensione (cd. Top Level Domain), consenta l’accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi ai sensi del citato comma 1 o a contenuti della stessa natura”.
“3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti in diretta o assimilabili, con provvedimento cautelare abbreviato, adottato inaudita altera parte, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi a dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2”.
“Il provvedimento è adottato a seguito della richiesta da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa, ai sensi del comma 4. In caso di eventi in diretta o assimilabili, il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima della diretta o al più tardi nel corso della medesima e, per gli eventi assimilabili, prima della loro prima trasmissione o al più tardi nel corso della medesima”.
“L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurando strumenti effettivi di reclamo al soggetto cui il provvedimento è destinato”.
Da questo testo si potrà, quindi, ripartire con l’esame del provvedimento nelle Commissioni riunite della Camera, sperando in tempi più brevi.
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