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Par condicio, in vigore anche per le elezioni amministrative 2019

Delibera AGCOM n.109/19/CONS, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019″.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12/04/2019 della Delibera AGCOM n. 109 del 5 aprile 2019, è entrata ufficialmente in vigore la Par condicio (cioè la parità di accesso ai mezzi di comunicazione) anche per le elezioni amministrative 2019.

Il Decreto del Ministro dell’Interno del 20 marzo 2019 ha fissato per il giorno di domenica 26 maggio 2019 le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali, in concomitanza con le votazioni per l’elezione dei membri italiani al Parlamento europeo.

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nel giorno di domenica 9 giugno 2019.

Ricordiamo che alle consultazioni amministrative del 2019 sono interessati al voto 3.856 Comuni per un totale di 17.336.421 elettori.
Sei sono Comuni Capoluogo di regione: Firenze, Bari, Perugia, Cagliari, Potenza, Campobasso. Ventidue sono Comuni Capoluogo di provincia: Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Caltanissetta, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio nell’Emilia, Rovigo, Sassari, Verbania, Vercelli, Vibo Valentia.

Vedi l’elenco completo dei Comuni interessati al turno ordinario di elezioni amministrative della primavera 2019

LA PAR CONDICIO
Per quanto riguarda le disposizioni sulla Par condicio sui quotidiani e periodici (cartacei e online), pur con qualche variazione di numerazione degli articoli, valgono le stesse regole delle elezioni europee (alle quali rimandiamo), illustrate nell’articolo pubblicato su questo Notiziario il 1° aprile scorso.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 28 del 2000, fino al 26 maggio (ed oltre, in caso di ballottaggio) è in vigore il divieto: “a tutte le Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Ciò anche tramite giornali cartacei o online e siti web.

Per effettuare in forma impersonale le iniziative di comunicazione è indispensabile utilizzare il solo emblema della Repubblica oltre ad eventuali strumenti di comunicazione informativa (numero verde, sito internet, ecc.).

uspi

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