Ordine dei giornalisti, cambiare per non sparire

Le “Linee guida di riforma dell’Ordine dei giornalisti” approvate dal Consiglio nazionale.

Via la pratica giornalistica. Obbligo di una laurea triennale e di un master di giornalismo post laurea. Albo unico dei professionisti (l’Albo dei pubblicisti continuerà a coesistere fino al suo naturale esaurimento con l’Elenco Unico).

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (Cnog), nella seduta del 16 ottobre scorso, ha approvato, a larga maggioranza, le “Linee guida di riforma dell’Ordine dei giornalisti”.

Una proposta “di rilancio per la funzione del giornalismo”, ha dichiarato Carlo Verna, presidente dell’Ordine, contro la minaccia di abolizione, paventata dal governo e dal sottosegretario Vito Crimi.

L’ipotesi di riforma dovrà ora approdare in Parlamento e superare lo scoglio di quello che sicuramente sarà un acceso dibattito.

Prima di tutto cambia il nome, che diventerà “Ordine del Giornalismo”, poi cambiano le regole per facilitarne l’accesso. Analizziamo più dettagliatamente le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti:

Un momento della presentazione delle Linee Guida della riforma (Foto da www.odg.it)

ACCESSO ALLA PROFESSIONE
Per esercitare l’attività professionale giornalistica sarà obbligatoria l’iscrizione all’Ordine del giornalismo, che avrà sempre il compito di assicurare la tutela dell’esercizio della professione e il rispetto dei principi deontologici.
All’Albo del giornalismo professionale si accederà superando un esame di idoneità professionale, al termine di un percorso formativo costituito da:

a) Una laurea almeno di primo livello conseguita nell’ambito dei Paesi dell’ Unione europea in una qualsiasi disciplina, seguita da una successiva pratica giornalistica da svolgersi all’interno di un corso universitario annuale da attuarsi attraverso forme di controllo e vigilanza da parte dell’Ordine del giornalismo;
b) Un Master di giornalismo post laurea già riconosciuto dall’Ordine.

Esame per l’accesso all’Albo professionisti (Foto da www.odg.roma.it)

DISCIPLINA TRANSITORIA PER L’ACCESSO AL PROFESSIONISMO
Resterà ferma la possibilità di accesso all’esame di idoneità per chi ha svolto o sta svolgendo, al momento dell’entrata in vigore della riforma, il periodo di praticantato previsto dalla vecchia normativa.
Fino a quando i nuovi percorsi dell’accesso all’Albo professionale non saranno concretamente praticabili si potrà altresì chiedere l’iscrizione all’Elenco Pubblicisti, anche per consentire l’accesso all’Ordine delle figure professionali sviluppatesi in Rete con le nuove tecnologie.

ACCESSO ALL’ELENCO DEI PUBBLICISTI
Per avviare la procedura biennale di accesso all’Elenco dei Pubblicisti occorrerà presentare domanda al Consiglio dell’Ordine regionale di competenza.

L’art. 35 della legge 69/1963 (modalità d’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti) potrebbe essere così riscritto:
«Per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti è necessaria una laurea di primo livello e lo svolgimento di attività giornalistica retribuita per un biennio il cui inizio coincide con la presentazione di apposita domanda corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell’art. 31, anche da almeno una certificazione del direttore responsabile di una pubblicazione periodica, regolarmente registrata, comunque diffusa attestante l’avvio dell’attività. Obbligatoria anche l’iscrizione ad un ente previdenziale.
Nel corso del biennio l’aspirante produce ogni sei mesi all’Ordine di appartenenza la documentazione contabile dei pagamenti ricevuti ed il riscontro dei corsi di formazione organizzati dall’Ordine in materia di deontologia professionale.
Al termine del biennio l’aspirante pubblicista sostiene davanti al Consiglio dell’Ordine regionale di appartenenza un colloquio riguardante in genere l’ordinamento della professione e in particolare la deontologia professionale, sostenuto il quale l’aspirante è iscritto nell’elenco pubblicisti. Se il colloquio risulta insoddisfacente non può essere ripetuto prima di tre mesi».

Il Cnog avrà il compito, quando saranno concretamente divenuti praticabili i nuovi percorsi per l’accesso all’Albo professionale dell’Ordine del giornalismo e comunque entro due anni dall’entrata in vigore della legge, di valutare l’opportunità di proseguire o meno con le iscrizioni all’Elenco pubblicisti.

In caso di opzione per l’Albo/Elenco Unico:

a) Entro tre mesi dalla deliberazione del Cnog saranno trasferiti direttamente nel nuovo Albo del giornalismo professionale tutti gli iscritti nell’elenco dei professionisti.
b) Potranno accedere all’esame di idoneità i giornalisti pubblicisti che abbiano seguito un corso di formazione specifico di sei mesi che l’Ordine predisporrà, almeno una volta all’anno, di intesa con il Miur e le Università.
c) La richiesta di passaggio all’Albo del giornalismo professionale dovrà essere fatta entro cinque anni dalla delibera del Cnog.

CONTENUTO DELL’ALBO DEL GIORNALISMO PROFESSIONALE
L’Albo dovrà contenere il cognome, il nome, la data di nascita, l’indirizzo PEC, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. Alla luce delle nuove regole sulla privacy e delle esigenze manifestate dagli iscritti, rendere obbligatorio il dato della residenza e l’indirizzo degli iscritti sembra ormai poco opportuno e superabile.
Si propone di raccogliere il dato su residenza e indirizzo ma non pubblicarlo sull’ Albo.

NUOVE REGOLE SUGLI ESAMI DI IDONEITÀ
Le nuove regole di accesso impongono anche di riconsiderare modalità e contenuti dell’esame di Stato, a cominciare dall’aggiornamento del programma d’esame e dalla possibile creazione di un Registro (ad uso interno dell’Ordine) di giornalisti abilitati a far parte delle commissioni di esame, selezionati in base a competenze relative caratteristiche ed ai nuovi strumenti dell’informazione.

SUPERAMENTO DEL CARATTERE DELL’ESCLUSIVITÀ PROFESSIONALE
Qualora il Cnog dovesse optare per l’Elenco Unico sarebbe necessario, fin da ora, prevedere il superamento dell’esclusività professionale.

Carlo Verna, presidente OdG (Foto da www.fnsi.it)

Si ritiene necessario demandare al rapporto negoziale privato la previsione dell’esclusività professionale e consentire, pertanto, agli iscritti la possibilità di svolgere attività diverse da quella informativa purché non si verifichi un conflitto di interesse con la professione giornalistica e quest’ultima rimanga prevalente. Sul punto, il Consiglio nazionale dell’Ordine valuterà gli opportuni adeguamenti al Testo Unico dei doveri del giornalista con l’introduzione di una puntuale fattispecie a riguardo.

Le “Linee guida di riforma dell’Ordine dei giornalisti” affrontano anche i temi della composizione del Consiglio nazionale, della registrazione degli uffici stampa e del funzionamento della giustizia domestica.