Obblighi di comunicazione (entro il 3 aprile p.v.) per gli editori che hanno pubblicato messaggi pubblicitari elettorali

L’obbligo sussiste solo per le consultazioni politiche nazionali per l’ elezione della Camera dei deputati e del Senato della repubblica. La norma non si applica per le votazioni amministrative regionali.

Obbligo di comunicazione (a chi e cosa) e scadenza
Entro il 3 aprile prossimo (trenta giorni dalla consultazione elettorale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica svoltasi il 4 marzo scorso), i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici devono comunicare:

1) al Presidente della Camera (Camera dei deputati, Palazzo Montecitorio, Roma);
2) al Presidente del Senato (Senato della Repubblica, Palazzo Madama, Roma)
3) nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di appello o – in mancanza – presso il Tribunale del capoluogo di ciascuna regione, di cui all’articolo 13 e 14 della legge 10 dicembre 1993, n. 515:

– i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati;
i nominativi di coloro che vi hanno partecipato;
– gli eventuali spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta;
– gli introiti realizzati;
– e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

Lo stabilisce l’articolo 11 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (la c.d. Legge sulla ‘par condicio’), che così recita:
«1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti».

Sanzioni
In caso di inosservanza di tali obblighi, continua l’articolo 11, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,60 a 51.645,70 euro.

Cos’è il ‘Collegio regionale di garanzia elettorale’
Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all’albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente (Articolo 13, primo, comma, L. 515/1993).

Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità. Per gli accertamenti da svolgere il Collegio chiede ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e si avvale anche dei servizi di vigilanza e controllo dell’Amministrazione finanziaria dello stato (Articolo 14 L. 515/1993).