Editoria

Nasce l’Albo delle “librerie di qualità”

L’Albo sarà pubblicato in una pagina dedicata del sito internet istituzionale del Ministero della Cultura e sarà rinnovato annualmente.

Entro il 30 giugno i punti vendita possono presentare le domande per il triennio 2021-2023.

La legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura) prevede all’art. 9 l’istituzione dell’albo delle librerie di qualità, nel quale sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro della cultura n. 115 dell’11 marzo 2021.

Istituzione dell’Albo

Di conseguenza, il Ministero della Cultura, con un comunicato del 5 maggio 2021, ha informato che l’albo sarà pubblicato in una pagina dedicata e facilmente accessibile nell’ambito del sito internet istituzionale del Ministero.

Inoltre, l’albo sarà tenuto e aggiornato a cura della Direzione generale biblioteche e diritto d’autore e sarà rinnovato annualmente.

Concessione del marchio “libreria di qualità”

Il marchio “libreria di qualità” viene concesso per legge al punto vendita e non all’impresa e ha validità triennale.

Pertanto, le domande presentate nel 2021 hanno validità per il triennio 2021-2023.

Requisiti

Per candidarsi all’iscrizione all’albo, i punti vendita devono svolgere da almeno tre anni un’attività economica di vendita di libri in percentuale corrispondente ad almeno il 60% del fatturato totale dell’esercizio richiedente.Tale circostanza sarà documentata mediante idonea attestazione di professionista qualificato, da inviare contestualmente alla domanda.

Gli altri requisiti saranno dichiarati con autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e verificati a campione.

Domande

Le domande di iscrizione all’albo dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo albolibrerie@mailcert.beniculturali.it.

Modulistica

 Modello di domanda in word (contenente anche le linee guida);

– Modello excel riassuntivo.

Scadenza

La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata al 30 giugno 2021.

Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio I DgBDA all’indirizzo di posta ordinaria:
dg-bda.servizio1@beniculturali.it

Riferimenti normativi

Legge 13 febbraio 2020, n. 15,

Articolo 9

Qualifica di «libreria di qualità»

comma 1

Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonché di accrescere la qualità della lettura, è istituito, presso il Ministero per i  beni  e  le  attività  culturali,  l’albo  delle librerie di qualità.

comma 2

Nell’albo delle librerie di  qualità  sono  iscritte,  su  loro domanda, le librerie aventi i requisiti  stabiliti  dal  decreto  del Ministro per i beni e le attività  culturali  di  cui  al  comma  4. L’iscrizione nell’albo dà alla libreria il diritto di utilizzare  il marchio di «libreria di qualità».

comma 3

Il marchio di «libreria di qualità» è  concesso  al  punto  di vendita  e  non  all’impresa.  Esso  ha  validità  di   tre   anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio,  previa  verifica della permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’albo.

comma 4

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori  oneri  per la finanza pubblica, le modalità di formazione  e  tenuta  dell’albo delle  librerie  e  sono  stabiliti  i  requisiti  per l’iscrizione nell’albo.

L’iscrizione è riservata alle librerie che esercitano  in modo prevalente l’attività di  vendita  al  dettaglio  di  libri  in locali  accessibili  al  pubblico  e  che  assicurano   un   servizio innovativo  e   caratterizzato   da   continuità,   diversificazione dell’offerta libraria e realizzazione  di  iniziative  di  promozione culturale nel territorio.

Nella definizione dei requisiti,  si  tiene conto dell’assortimento diversificato di titoli offerti  in  vendita, della qualità del servizio, delle attività di  proposta  di  eventi culturali, dell’adesione ai  patti  locali  per  la  lettura  di  cui all’articolo 3, ove attivati, e della specificità del territorio.

comma 5

Il Ministero per  i  beni  e  le  attività  culturali  provvede all’attuazione  del  presente  articolo  nell’ambito  delle   risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica. 

Il  Ministero per i beni e le attività culturali pubblica l’albo delle librerie di qualità in una pagina dedicata e facilmente accessibile  nell’ambito del proprio sito internet istituzionale.

uspi

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