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MISE, solo i commercialisti possono registrare variazioni societarie e Iva nel Registro delle imprese

Nota del Ministero dello sviluppo economico: per gli esperti contabili è necessaria la delega. 

Il Ministero dello sviluppo economico ha risposto al quesito di un professionista circa la possibilità di un corretto inoltro, mediante la Camera di commercio di Roma, dei modelli di variazione societaria e delle variazioni Iva.

La nota del Ministero riprende le facoltà attribuite dall’articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies della Legge n. 340/2000, a determinate categorie professionali, in materia di presentazione di atti e di istanze al Registro imprese con modalità informatica.

Nel caso di specie, l’Ufficio del Registro delle imprese di Roma non aveva fatto depositare presso l’iscrizione di variazione di amministratore e l’iscrizione di variazioni Iva da parte di un professionista che risultava iscritto nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Quest’ultimo, però, aveva ritenuto errata l’interpretazione fatta propria dalla Camera di commercio di Roma, in quanto non adeguatamente coordinata con quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, lettera f), del D.lgs n. 139/2005 (Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) che “agli iscritti nella sezione B – Esperti contabili dell’Albo” riconosce competenza tecnica per l’espletamento del deposito e, quindi, rappresenterebbe una lex specialis, in quanto atta a derogare alle disposizioni generali.

Il parere del MISE

Il Ministero non concorda con la tesi proposta dal ricorrente, ritenendo che la disposizione normativa richiamata non attribuisca ai professionisti contabili una facoltà giuridica, ma riconosca agli stessi una “competenza tecnica” allo svolgimento di determinate attività, nel senso che “gli stessi sono astrattamente idonei allo svolgimento delle attività in parola, ma l’incardinamento in capo agli stessi di una corrispondente facoltà giuridica presuppone una espressa previsione normativa in tal senso, che, in questo caso, manca”.

Per tali motivi, il Ministero concorda con le indicazioni fornite dalla Camera di commercio di Roma e, pertanto, ritiene che:

“La presentazione delle variazioni Iva è adempimento ricompreso nella procedura della Comunicazione unica di cui all’articolo 9 del DL 7/2007, ma di competenza, ovviamente, dell’Agenzia delle entrate”.

Ciò, porta alla determinazione che solo i dottori commercialisti iscritti nella sezione A dell’Albo potranno presentare al Registro delle imprese l’iscrizione della variazione di amministratore di società e l’iscrizione della variazione Iva. Per i professionisti iscritti nella sezione B, invece, serve una delega apposita.

In conclusione, il MISE demanda alla Agenzia delle Entrate la decisione “sulla legittimazione dell’istante – nella sua qualità professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Sezione B Esperti contabili – a svolgere o meno l’adempimento in ultimo richiamato”.

uspi

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