Editoria

Lavoro autonomo occasionale: nuove indicazioni sull’obbligo di comunicazione preventiva

La Legge di conversione del Decreto “Ucraina” fornisce ulteriori chiarimenti in materia di comunicazione preventiva di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali.

In particolare, l’art. 12 sexies del provvedimento in esame, nel modificare l’art. 14, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, delimita, da un lato, l’ambito di applicazione del nuovo obbligo di comunicazione, e, dall’altro, circoscrive le modalità da seguire per adempiere all’obbligo medesimo.

Le novità

La prima novità riguarda l’esclusione delle attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali dall’obbligo di comunicazione preventiva di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali.

Infatti, la comunicazione dovuta dai committenti in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali deve essere effettuata tramite l’applicativo disponibile sul portale del Ministero del Lavoro dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro.

Gli interessati devono pertanto fornire tutti i dati richiesti tramite il modello “UNI-piattaforme”: in questo caso l’invio deve essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese successivo all’avvio delle attività.

La seconda novità fa riferimento alle modalità da utilizzare per la comunicazione preventiva di avvio di attività dei lavoratori autonomi occasionali, che dovrà essere effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio da parte del committente, non più mediante SMS o posta elettronica, ma esclusivamente “mediante modalità informatiche”.

Si riporta di seguito l’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 così come modificato:

“Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante modalità informatiche”.

uspi

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