Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 205/18/CONS.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
(Si rammenta che, come previsto dalla legge, e indicato nell’articolo 14 del Regolamento Agcom approvato il 24 aprile 2018, gli organi ufficiali di partito e di movimento politico nonché le stampe elettorali di liste, candidati e gruppi di candidati, non sono soggetti alla disciplina che segue. Per organo ufficiale si intende il quotidiano o periodico registrato come tale al tribunale, ovvero che risulti tale nello statuto del partito o movimento, o per esplicita indicazione in testata).
La normativa di riferimento in materia di par condicio è contenuta nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. Questa disciplina i periodi di campagna elettorale che iniziano a seguito dello scioglimento dei consigli comunali e della convocazione dei comizi elettorali.
Il principio di fondo della cosiddetta par condicio nel settore della stampa si limita ad assicurare condizioni minime comuni a tutti i soggetti politici per l’accesso alla comunicazione politica a stampa (si chiamano messaggi politici e elettorali). Nessuna disposizione particolare disciplina l’informazione che non ha vincoli diversi rispetto ai periodi ordinari.
Entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione in G.U. del Regolamento Agcom gli editori di quotidiani e periodici devono rendere pubblica la propria eventuale disponibilità ad ospitare messaggi politici elettorali a mezzo di un comunicato (ATTENZIONE: senza questa comunicazione non possono essere pubblicati tali messaggi).
In tema di diffusione dei messaggi politici e elettorali su quotidiani e periodici, la legge 28/2000, all’art. 7, comma 2, prevede che tale forma di comunicazione politica sia limitata, nel periodo elettorale, alla pubblicazione di:
• annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
• presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati o di singoli candidati;
• confronto fra più candidati.
Sono vietate altre forme di comunicazione politica.
A differenza di quanto accade nel settore radiotelevisivo, per l’editoria è prevista la possibilità di comunicazione politica da parte di singoli candidati.
I messaggi politici elettorali di comunicazione politica devono essere riconoscibili come tali e pubblicati in box chiaramente evidenziati e aventi caratteristiche uniformi per ciascuna testata. devono anche recare la dicitura “messaggio elettorale” ed indicare il nome del committente del messaggio (articolo 13 del regolamento Agcom).
COME SI FA AD OSPITARE MESSAGGI POLITICI ELETTORALI
Il comunicato preventivo
(articolo 12 del Regolamento Agcom)
Devono essere consentite ai candidati ed alle liste condizioni di parità di accesso. Allo scopo è fatto obbligo agli editori di comunicare preventivamente sulle proprie testate edite, entro i cinque giorni successivi all’entrata in vigore del regolamento Agcom, la disponibilità ad ospitare messaggi o comunicazione politica elettorale (tale comunicato può essere ripetuto liberamente in qualsiasi modalità e specificare per quale consultazione elettorale si intende ospitare i messaggi). Tale comunicazione deve avere adeguato rilievo grafico. Senza il comunicato preventivo non si può ospitare comunicazione politica.
Ai fini della tempestività della comunicazione, i periodici (la cui uscita potrebbe non essere compatibile con i tempi previsti dal regolamento) possono pubblicare il comunicato su un quotidiano o su altro periodico, purché con indice di diffusione analogo. In caso contrario, ed ove la comunicazione fosse resa oltre i termini previsti, la diffusione dei messaggi elettorali può aver luogo solo a partire dal secondo giorno successivo al giorno di pubblicazione del comunicato preventivo.
Nel comunicato preventivo devono essere indicati il luogo (sede e telefono degli uffici della redazione e della concessionaria di pubblicità) dove, su richiesta, è consultabile un DOCUMENTO recante le condizioni temporali e le modalità di prenotazione delle richieste per fruire degli spazi (ivi inclusa la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale), le relative condizioni tariffarie, distinte, se necessario, tra pagine nazionali e locali, nonché eventuali condizioni di gratuità.
I messaggi politici e elettorali possono essere pubblicati su quotidiani e periodici (nelle forme tassativamente previste) fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni.
Secondo quanto previsto nell’articolo 12 del Regolamento dell’Autorità, le tariffe per l’accesso agli spazi elettorali sono autonomamente determinati per ogni singola testata, purché sia assicurata (e comprovabile a richiesta) a tutti i soggetti (liste o candidati) parità di trattamento. Ciò vuol dire che la tariffa d’accesso agli spazi è del tutto libera, ma che essa, una volta determinata, deve essere uniformemente applicata, assicurando a tutti i soggetti parità di condizione.
TRATTAMENTO FISCALE
Il regime IVA da applicare ai messaggi politici
A tutti i messaggi politici elettorali pubblicati nei 90 giorni antecedenti la data delle elezioni si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.
Si riporta al riguardo il testo dell’articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dalla legge 8 aprile 2004, n. 90:
«Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l’aliquota IVA del 4 per cento».
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
(articolo 15 del Regolamento par condicio e art. 6 e 7 del regolamento sondaggi di cui alla Delibera AGCOM 256/10/CSP)
L’articolo 8 della legge 28/2000 prevede una specifica disciplina per la diffusione di sondaggi politici ed elettorali.
Per sondaggio “politico ed elettorale” si intendono “i sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori”, nonché le manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l’elettorato.
La pubblicazione dei sondaggi sugli orientamenti politici e di voto degli elettori è del tutto vietata nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, anche laddove si tratti di sondaggi effettuati in periodi precedenti. In questo periodo è altresì vietata la pubblicazione o la diffusione di notizie, commenti o dichiarazioni su sondaggi effettuati, salvo che tali notizie, commenti o dichiarazioni si riferiscano a sondaggi diffusi prima dell’inizio del periodo vietato.
TURNO DI BALLOTTAGGIO
Art. 18 (Turno elettorale di ballottaggio)
In caso di secondo turno elettorale, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti con criterio paritario tra i candidati ammessi al ballottaggio. Continuano a trovare applicazione anche per il turno di ballottaggio le disposizioni dettate dalla Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 205/18/CONS.
SANZIONI
(articolo 17 del Regolamento Agcom)
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d’ufficio o su denuncia di terzi, interviene a sanzionare le violazioni alla disciplina sulla par condicio ed a garantire il ripristino delle condizioni di parità, provvedendo al massimo entro le 48 ore successive alla denuncia o all’accertamento della violazione.
In caso di violazione delle disposizioni concernenti i messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici, l’Autorità può imporre:
• l’obbligo per l’editore di mettere a disposizione dei soggetti illegittimamente esclusi spazi di pubblicità elettorale compensativi.
Inoltre, essa può:
• imporre l’obbligo di dichiarare l’avvenuta violazione della disciplina sui sondaggi sulla testata che ha diffuso il sondaggio stesso, con stesso rilievo e medesime modalità di pubblicazione.
• imporre la pubblicazione di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa, e, ove necessario, la pubblicazione di rettifiche;
• adottare provvedimenti d’urgenza al fine di ripristinare l’equilibrio nell’accesso alla comunicazione politica.
Completa l’apparato sanzionatorio la possibilità di irrogare le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 15 della legge n. 515/93, che la legge n. 28/2000 non ha abrogato.
A tutto ciò si aggiunge la sanzione pecuniaria espressamente prevista dall’articolo 1, comma 31 della legge 249/97 (da euro 10.330 a euro 258.230), ma solo in caso di mancata ottemperanza ad ordine (di fare) o diffide (a non fare) impartiti dall’Autorità.
I provvedimenti emessi dall’Autorità possono essere impugnati dinanzi al TAR entro trenta giorni. Presso lo stesso TAR può essere proposto, in caso di inerzia dell’Autorità, ricorso per ottenere in sede cautelare la condanna dell’Autorità a provvedere entro tre giorni dalla pronunzia.
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