La Legge 234/2021 è pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.
Con l’ufficialità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è terminato ll tormentato iter di approvazione della Legge di Bilancio per il 2022 -Legge 30 dicembre 2021, n.234 –, che ha provocato anche malumori e contestazioni. In particolare per il brevissimo tempo concesso ai deputati per l’esame del testo.
Derivante dal fatto che la legge di bilancio è frutto della approvazione, con mozione di fiducia, di un maxi-emendamento presentato dal governo, il dettato si compone di un articolo unico, con successivi commi progressivi.
Pubblichiamo, di seguito, gli articoli del provvedimento inerenti l’editoria e la cultura. Ci riserviamo di riprendere gli argomenti trattati per un maggior approfondimento della diverse normative.
349. Il Fondo per la cultura di cui all’articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
350. Al fine di promuovere la lettura e sostenere l’editoria libraria è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari. Ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
351. Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell’anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica.
La Carta è utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata e prodotti dell’editoria audiovisiva. Titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali. Nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.
Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
375. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria». Con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l’anno 2022 e a 140 milioni di euro per l’anno 2023.
376. Il Fondo di cui al comma 375 è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.
377. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2022-2023, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 375.
378. Il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.
379. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
380. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 20 milioni di euro per l’anno 2024.
Con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto di previdenza dei giornalisti – gestione principale (INPGI1), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.
Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
I commi dal 103 al 118 disciplinano l’entrata in vigore del provvedimento, le modalità di passaggio, la progressività di alcune norme e attribuzioni. La legge prevede anche il trasferimento di un certo numero di impiegati dall’INPGI all’INPS.
All’Istituto dei giornalisti resta la competenza sulla “Gestione separata (INPGI2)”.
Torneremo per approfondimenti su ogni singolo tema e norma. La necessità di rispettare il termine del 31 dicembre, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha fatto sì che non è stato possibile effettuare uno studio esaustivo.
La stessa Gazzetta ha pubblica una “Avvertenza” nella quale si spIega: “La presente legge e’ pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi. In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – del 18 gennaio 2022, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 deldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n. 1092”.
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