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INPS, ultime istruzioni sulla cassa integrazione in deroga (CIGD)

Con la circolare INPS n. 86 del 15/07/2020, l’Istituto di previdenza illustra le novità apportate dal DL Rilancio all’impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD) e alle successive modifiche stabilite dal DL 52/2020, i cui contenuti non stati trasfusi nel DL Rilancio convertito in legge.

L’INPS ha anche definito con un ulteriore Messaggio n. 2825 , pubblicato in pari data,  le indicazioni relative ai profili gestionali inerenti ai trattamenti in deroga. 

Ecco le indicazioni in sintesi:

La Circolare n. 86 del 15 luglio 2020 ha in particolare previsto:

– la conferma della necessità del preventivo accordo – che può essere concluso anche in via telematica – con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Sono però esonerati dalle intese esclusivamente i datori di lavoro fino ai 5 dipendenti;

– la durata massima della CIGD di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane e solo su presentazione specifica domanda in via telematica;

– la possibilità per tutti i datori di lavoro di ottenere un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamenti di cassa integrazione in deroga, inizialmente da collocarsi esclusivamente all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020, possono essere collocate anche anteriormente al 1° settembre (per le aziende che abbiano interamente goduto delle 14 settimane di base e anche delle settimane aggiuntive per le aziende collocate nelle c.d. rosse e c.d. gialle: v. alinea successivo);

– la conferma che per il trattamento in deroga, non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro e non sono dovuti né il contributo addizionale né la riduzione in percentuale del trattamento economico in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga;

– i lavoratori beneficiari sono tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ad eccezione dei dirigenti, occupati alla data del 25 marzo 2020.

Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Inoltre, la circolare precisa che la CIGD può essere riconosciuta agli apprendisti di tutte le tipologie e ai  giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti, iscritti all’INPGI.

***************

Messaggio INPS n. 2825 del 15 luglio 2020

Oggetto:

Cassa integrazione in deroga. Circolare n. 86 del 2020. Criteri di calcolo delle settimane

  1. Premessa

Con la circolare n. 86 del 2020 sono state illustrale le novità apportate all’impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD) dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

Facendo seguito a quanto illustrato nella citata circolare, con il presente messaggio si forniscono indicazioni ulteriori relative ad alcuni profili gestionali inerenti ai trattamenti in deroga.

  1. Criteri di calcolo delle settimane

L’articolo 22-quater del decreto-legge n. 34/2020 prevede che, per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, i periodi successivi alle prime 9 settimane sono concessi dall’Inps, su domanda dei datori di lavoro.

Successivamente, il decreto interministeriale 20 giugno 2020, n. 9, ha stabilito le modalità di attuazione del medesimo articolo 22-quater e ha fornito istruzioni per la presentazione delle istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione in deroga riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, del citato decreto interministeriale ha stabilito che i datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati dalla Regioni periodi inferiori a quelli di diretta competenza (22 settimane per le aziende con unità produttive site nei comuni delle c.d. zone rosse; 13 settimane  per le aziende con unità produttive ubicate nelle c.d. regioni gialle; 9 settimane per le aziende del restante territorio nazionale) devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti alla Regione (o al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per le aziende c.d. plurilocalizzate), preliminarmente alla richiesta all’Istituto delle ulteriori cinque ed eventuali successive quattro settimane (cfr. il successivo paragrafo 3).

Conseguentemente, l’Istituto, prima di procedere all’autorizzazione delle istanze pervenute, è tenuto a verificare la presenza di autorizzazioni inviate dalle Regioni per i periodi connessi alle settimane come sopra descritte.

Atteso che le Regioni, nella loro attività di decretazione, hanno inviato decreti per nove settimane in cui il periodo di sospensione/riduzione dell’attività è stato riconosciuto secondo una durata in giornate variabile, al fine di semplificare la gestione delle predette misure, su conforme avviso ministeriale, per la quantificazione delle settimane concesse, dovrà ritenersi interamente autorizzato il periodo di competenza regionale laddove le giornate di sospensione/riduzione concesse dalle Regioni si collochino, per le 9 settimane del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all’interno del range da 57 a 63 giornate complessive, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse (range da 148 a 154 giornate) e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle (range da 85 a 91 giornate). Ne deriva che, a titolo di esempio, saranno considerate autorizzate 9 settimane anche nel caso in cui, dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno.

  1. Accesso alle ulteriori quattro settimane

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020 – in deroga a quanto previsto, tra l’altro, dall’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni – ha stabilito che tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima complessiva di diciotto settimane considerati i trattamenti cumulativamente riconosciuti ai sensi rispettivamente dei citati articoli 22 del decreto-legge n. 18/2020 e 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020 (fatto salvo il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle).

Con riferimento all’accesso alle ulteriori quattro settimane – che, come anticipato, è circoscritto ai soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del precedente periodo di quattordici settimane (9+5) – si precisa che, ai fini della quantificazione delle settimane effettivamente utilizzate, su conforme avviso ministeriale, le Strutture territoriali – assunto come definitivo il dato riferito alle settimane di competenza regionale – valuteranno ordinariamente le cinque settimane che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22-quater del decreto-legge n. 34/2020, sono di esclusiva pertinenza dell’Istituto.

Le procedure informatiche sono adeguate alle indicazioni operative di cui al presente messaggio.

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele

uspi

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