INPS: Lavoratori dipendenti del settore privato e il “congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli”

Circolare n. 116 del 2 ottobre 2020.

L’articolo 5 del Decreto legge 8 settembre 2020, n.111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

“Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a questa tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.  – spiega una nota dell’IstitutoA usufruirne, inoltre, può essere uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure entrambi ma alternativamente, per periodi di quarantena ricompresi tra il9 settembre (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020”.

La Circolare INPS 2 ottobre 2020, n. 116 fornisce le istruzioni amministrative in merito alla modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato.

 Per i dipendenti del settore pubblico, nonché alle relative indennità, si precisa che le stesse sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite