L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha pubblicato la Circolare n. 40 del 2 marzo 2018 sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Condizioni e istruzioni.
Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, la legge 205/2017 (“Legge di Bilancio 2018”), all’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018, con esclusione dei rapporti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.
Condizioni
L’esonero spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite di età del soggetto da assumere è innalzato fino ai trentacinque anni.
Misura e durata
La misura dell’incentivo è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di mantenimento in servizio, dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che questi non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In questo caso, il beneficio può essere applicato per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro.
L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Rapporti di lavoro esclusi
Non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato. Analogamente, non rientra nell’ambito di applicazione della norma in trattazione il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigenti.
Legge 205/2017
Ricordiamo che la legge di Bilancio 2018 ha introdotto i seguenti ulteriori vincoli:
– il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trenta anni;
– il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, neanche in somministrazione.
– l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.
– il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.
Circolare INPS
Nella Circolare n. 40 del 2 marzo 2018, l’INPS illustra le condizioni per il diritto all’esonero contributivo e fornisce le istruzioni per l’adeguamento della denuncia contributiva. L’agevolazione potrà essere fruita mediante conguaglio operato sulle denunce contributive a partire da mese di competenza marzo 2018.
Per il recupero dell’esonero relativo a periodi arretrati eventualmente spettanti, riferiti al periodo compreso tra gennaio e febbraio 2018, i datori di lavoro che abbiano già provveduto alle assunzioni potranno utilizzare i flussi UniEmens dei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2018.