A decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021.
Il Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79 riconosce agli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
L’assegno è corrisposto alle seguenti categorie di lavoratori:
La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a un proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.
Con la Circolare INPS 30 giugno 2021, n. 92 si forniscono le istruzioni relative alle maggiorazioni e le indicazioni in merito all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’ANF alle diverse tipologie di nuclei.
Per tutti i lavoratori che hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare restano valide le vigenti modalità di presentazione della domanda e le relative modalità operative.
In particolare:
per i lavoratori dipendenti del settore privato, come previsto dalla circolare n. 45/2019, le domande devono essere presentate in via telematica all’INPS utilizzando l’apposita procedura sul portale web.
L’Istituto provvede all’istruttoria con la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare.
Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti, con riferimento sia all’importo di ANF che alla maggiorazione, in relazione alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.
L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.
Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che ne prende visione nel Cassetto previdenziale aziendale, con la specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente.
Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.
La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto.
Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.
Si precisa che l’Assegno per il Nucleo Familiare non è compatibile con l’Assegno temporaneo per i figli minori.
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