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INPGI2: aliquote contributive co.co.co. – anno 2022

La Circolare INPGI n. 2 del 3/02/2022 stabilisce l’aliquota contributiva da applicare sui compensi ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

E che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie.

Circolare INPGI n. 2 del 3/02/2022

SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE

OGGETTO:

A) GESTIONE SEPARATA (CO.CO.CO.) – VALORI MINIMI E MASSIMALI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L’ANNO  2022;

B)  RATEAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI;

C)  AGGIORNAMENTI PROCEDURA  DASM.

A) GESTIONE  SEPARATA   (LAVORO AUTONOMO SVOLTO SOTTO FORMA DI CO.CO.CO.) – VALORI MINIMI E MASSIMALI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L’ANNO  2022

– Gestione  separata ex Dlgs 103/96 – Aliquote  contributive

L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa – che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche – per l’anno 2022 sono  confermate nelle seguenti misure: 

L’aliquota contributiva dovuta, invece,  dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi  che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati. E la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite:

Si ricorda che le predette aliquote ridotte, oltre ai titolari di trattamenti pensionistici,  sono applicabili solo ed esclusivamente ai soggetti che risultino contestualmente assicurati in altra gestione previdenziale obbligatoria

A tal fine, si fa presente che non assume rilievo il fatto che il giornalista possa risultare già assicurato alla Gestione separata dell’INPGI per altro rapporto di collaborazione coordinata e continuativa  e/o attività libero professionale.

Pertanto, nel caso in cui un giornalista non sia assicurato in altre gestioni previdenziali, ma svolga due o più collaborazioni giornalistiche con diversi committenti, tutti i compensi dovranno essere assoggettati ad aliquota contributiva intera.

Per le modalità applicative delle predette aliquote contributive,  si rimanda comunque alle disposizioni di cui alla circolare INPGI n. 5 del 10/03/2009.

Si ricorda che, per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi – ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente.

Di conseguenza,  i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2022, purché riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, sono da assoggettare a contribuzione con riferimento all’anno 2021 (aliquota e massimale 2021). Avendo l’accortezza di dichiararli  nella procedura DASM  come compenso arretrato 12/2021.          

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma  diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative – come meglio individuati nella citata circolare   INPGI n. 5 del 10/03/2009 – la misura del contributo integrativo a carico del committente (D.lgs 103/96), da erogare direttamente al giornalista, è fissata al 4%

–  Assicurazione infortuni

Il premio assicurativo – posto interamente a carico del committente – per l’anno 2022  è confermato nella misura fissa, non frazionabile,  di 6,00 euro mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni. Al riguardo, si rimanda alle disposizioni di cui alla Circolare INPGI n. 8 del 31/10/2019.

– Massimale imponibile Gestione separata

L’ISTAT, con comunicato del 17/01/2022, ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo tra l’anno 2020 ed il 2021 nella misura del + 1,9 %.

Di conseguenza, il limite del massimale annuo imponibile di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per l’anno 2022 è rideterminato in 105.014,00 euro

Il predetto massimale contributivo è riferito, ovviamente, anche ai giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso la medesima Gestione Previdenziale separata INPGI. Ai fini del rispetto del predetto massimale imponibile non si tiene conto, invece, di eventuali retribuzioni e/o compensi assoggettati a contribuzione presso altre gestione previdenziali.

– Reddito minimo per l’accredito della contribuzione presso la gestione separata

L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito di cui alla legge n. 233/1990.

Tale minimale  per l’anno 2022  è determinato in 16.243,00 euro

Pertanto, nel caso in cui alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad  una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato.

Si precisa che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all’INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori. E non è richiesto, quindi,  l’adeguamento al predetto importo.

Il predetto minimale di reddito, ai fini dell’attribuzione dell’anzianità contributiva, si applica anche ai giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica libero professionale. Ancorché senza partita IVA e/o mediante cessione del diritto d’autore.

B) RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI

Si fa seguito alla circolare INPGI n. 5 del 1° ottobre 2008 in materia di versamento rateale del debito contributivo da parte dei committenti, per comunicare che – per l’anno 2022 –  si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 47.371,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi. 

Per la rateazione di debiti contributivi maggiori del predetto importo e/o di durata superiore ai 12 mesi, si rimanda alle disposizioni di cui alla citata circolare INPGI n. 5 del 1/10/2008.

C)  NOTE  E  AGGIORNAMENTI  PROCEDURA DASM

I valori minimi retributivi e contributivi indicati nel punto A) della presente circolare, definiti con delibera del Comitato Amministratore del 1/02/2022 sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti. 

Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2022, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it  entro l’11/02/2022.

IL  DIRIGENTE

F.to  Augusto  Moriga

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