A breve, l’Istituto di previdenza dei giornalisti italiani convocherà il Comitato amministratore della Gestione separata per provvedimenti specifici.
L’INPGI ha pubblicato un primo commento sul recente decreto “CuraItalia” (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) – contenente Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19 – che il Governo ha emanato per fronteggiare le ripercussioni sul piano economico provocate dalla situazione di emergenza determinata dalla diffusione dell’infezione da Coronavirus.
Tra le principali misure introdotte che estendono la loro sfera di efficacia anche in ambito giornalistico spiccano, in particolare, le disposizioni in materia di lavoro dipendente, che ampliano la possibilità di fruire di giorni di congedo parentale (fino a 15 giorni con retribuzione al 50%), incrementano le tutele per le situazioni di invalidità (Legge 104) e sospendono, con una moratoria di 60 giorni (a decorrere dal 17 marzo scorso), le procedure per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Deludenti al contrario, secondo l’Istituto, le misure di sostegno previste per il lavoro autonomo.
“La disciplina introdotta – argomenta l’INPGI in un comunicato pubblicato sul proprio sito – prevede incentivi economici (600 euro una tantum) per i soli iscritti alle gestioni INPS, mentre rinvia ad un successivo decreto ministeriale l’eventuale adozione di incentivi economici per il resto dei lavoratori autonomi (inclusi quelli iscritti agli enti e casse previdenziali dei professionisti) costituendo a tal fine un fondo dotato di uno stanziamento di 300 milioni. Sul tema si registra, quindi, una significativa criticità legata all’indeterminatezza della norma e all’assenza di indicazioni relative ai tempi di eventuale adozione delle misure di sostegno”.
“A tal proposito – ricorda l’Istituto di previdenza – non è stata accolta la richiesta, formulata dall’associazione che rappresenta le casse privatizzate, di adozione, nell’ambito della propria autonomia, di provvedimenti contenenti agevolazioni economiche che potessero produrre effetti immediati senza dover necessariamente attendere i tempi di approvazione ministeriale”.
Di conseguenza, i giornalisti che svolgono l’attività in forma autonoma possono beneficiare unicamente della facoltà di sospendere i versamenti contributivi (e tributari) in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 marzo 2020, relativi – per quanto concerne la contribuzione dovuta alla Gestione separata dell’INPGI – ad eventuali rateizzi in corso.
“Tuttavia, nonostante le difficoltà procedurali previste dalle norme vigenti – conclude il comunicato – l’Inpgi convocherà a breve il neo istituito Comitato amministratore per studiare provvedimenti utili a riconoscere ai giornalisti autonomi iscritti alla Gestione separata un supporto economico per il superamento della situazione di difficoltà causata dalla emergenza sanitaria in atto”.
A seguire, I’INPGI ha illustrato in dettaglio i provvedimenti del decreto “CuraItalia” che interessano maggiormente i giornalisti:
CONGEDO PER GENITORI
L’articolo 23 del decreto prevede che, a decorrere dal 5 marzo – in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi scolastici – i genitori lavoratori dipendenti del settore privato (giornalisti inclusi) possono fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o, se disabili, anche di età superiore, di giorni di congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, con copertura di contribuzione figurativa. In questo caso, l’indennità la erogherà come al solito l’Inps, mentre l’Inpgi provvederà – su istanza del giornalista – all’accredito della contribuzione figurativa.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Non si applica, invece, ai giornalisti autonomi una analoga misura che prevede la possibilità – riservata ai soli lavoratori autonomi iscritti all’INPS – di fruire, sempre per i figli di età non superiore ai 12 anni o, se disabili, anche superiore, di una indennità pari al 50 per cento di 1/365 del reddito medio per ogni giornata di astensione dall’attività lavorativa, fino ad un massimo di 15.
Su tale aspetto, l’Istituto valuterà la possibilità di adottare un provvedimento similare, da sottoporre alla prevista approvazione ministeriale.
BONUS BABY-SITTING
In alternativa alla fruizione dei congedi parentali, i lavoratori dipendenti – compresi i giornalisti – e gli autonomi iscritti all’INPS, possono scegliere la corresponsione di un bonus una tantum per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro.
Sono in corso di approfondimento le modalità con le quali possano accedere a tale contributo anche i liberi professionisti (tra cui i giornalisti) iscritti presso le rispettive casse di previdenza.
TUTELA DELL’INVALIDITA’
L’articolo 24 prevede l’estensione della durata dei permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti affetti da invalidità ovvero che prestano assistenza a soggetti invalidi, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il numero di giorni di permesso retribuito, coperto da contribuzione figurativa, è infatti incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, che si aggiungono alle tre giornate ordinariamente previste per ciascun mese.
La norma riguarda tutti i lavoratori dipendenti e, quindi, estende il proprio ambito di efficacia anche nei riguardi dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente. Anche in questo caso, l’indennità verrà erogata dall’Inps e l’INPGI si farà carico della relativa contribuzione figurativa.
PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI
L’articolo 63 del Decreto prevede l’erogazione, in favore dei lavoratori dipendenti (giornalisti inclusi) che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, di un premio, per il mese di marzo 2020, di importo pari a 100 euro (da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese). Detto importo, non assoggettato ad imposizione fiscale e contributiva, è riconosciuto in automatico dal datore di lavoro nel mese di aprile ovvero entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
INDENNITA’ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI
Ai lavoratori autonomi, anche con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti all’’INPS (gestione separata o gestioni speciali) che non siano titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito.
Tale misura, come già sottolineato in precedenza, non si applica in favore dei liberi professionali iscritti alle relative casse di previdenza e quindi neanche ai giornalisti autonomi iscritti alla Gestione separata dell’INPGI, per i quali il Governo, all’articolo 44 del provvedimento, ha previsto che possano eventualmente beneficiare degli interventi di un Fondo per il “reddito di ultima istanza” rivolto a tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, che – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Per l’operatività del predetto Fondo sono stati stanziati 300 milioni di euro. Si rimanda all’adozione di un successivo decreto ministeriale.
Su tale punto, si registra, quindi, una incomprensibile disparità di trattamento tra i professionisti iscritti all’Inps e quelli iscritti alle Casse di previdenza privatizzate.
SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
Al fine di sterilizzare, sul piano dell’occupazione, gli effetti economici negativi derivanti dalla riduzione o sospensione dell’attività delle imprese, l’articolo 46 dispone una moratoria, per 60 giorni – a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto – per l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223, con contestuale sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni, inoltre, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. La misura trova attuazione, ovviamente, anche in relazione ai rapporti di lavoro dipendente del personale giornalistico.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
L’articolo 63 del provvedimento stabilisce la facoltà, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, di sospendere i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 riferiti, tra l’altro, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Così come le aziende, i giornalisti iscritti alla Gestione separata dell’Istituto, quindi, possono sospendere il versamento di eventuali rateizzi contributivi in scadenza nel mese di marzo 2020, rinviando l’effettuazione del pagamento – come prevede la norma – entro il termine del 31 maggio 2020 in unica soluzione ovvero in 5 rate mensili di pari importo, senza aggravio di some aggiuntive.
E’ prevista, inoltre, l’estensione ad altre categorie imprenditoriali soggette alla sospensione dell’attività in conseguenza all’emergenza da Covid-19 – tra le quali non rientra quella editoriale – della facoltà di sospendere i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Quindi se tali aziende hanno alle loro dipendenze giornalisti, potranno avvalersi della sospensione di contributi previdenziali.
Testo del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
(Foto in alto: Marina Macelloni, presidente INPGI, da twitter.com)