Adottato un primo pacchetto di interventi straordinari in tema di genitorialità, salvaguardia della liquidità, sostegno al reddito e accesso al credito.
Il Governo con il Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, cosiddetto “Cura Italia” ha varato una serie di iniziative volte a fornire sostegno al tessuto imprenditoriale, lavorativo e produttivo del Paese, alcune delle quali hanno avuto un impatto anche su una parte della platea degli iscritti all’INPGI.
Al fine di ampliare ed estendere il perimetro degli iscritti beneficiari di misure economiche compensative dello stato di difficoltà determinato dall’emergenza in atto, con specifico riferimento a coloro che svolgono la professione in forma autonoma, il Comitato Amministratore dell’Istituto i previdenza dei giornalisti ha adottato un primo pacchetto di provvedimenti che consentono di offrire, in via straordinaria, un articolato sistema di tutele che incidono sui temi della genitorialità, della salvaguardia della liquidità, del sostegno al reddito e dell’accesso al credito.
La presidente INPGI, Marina Macelloni ha dichiarato: «Pronti a valutare eventuali ulteriori misure che possano rispondere alle esigenze dei colleghi in difficoltà».
In particolare, sono state introdotte le seguenti iniziative:
1) DIFFERIMENTO DEI PAGAMENTI DEI CONTRIBUTI
Possibilità dilazione e differimento contributi per l’anno 2020.
Il comitato amministratore, in via eccezionale ed in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari, per l’anno 2020, e per coloro che nell’anno 2019 abbiamo conseguito un reddito esclusivamente da lavoro autonomo non superiore a 30 mila euro, ha previsto la facoltà di avvalersi dei seguenti benefici:
- il versamento dei contributi minimi, dovuti per l’anno 2020, potrà essere effettuato dai giornalisti iscritti, senza aggravio di sanzioni ed interessi, dal 31 luglio 2020 fino alla data prevista per il pagamento della contribuzione a saldo dello stesso anno, fissata al 31 ottobre 2021, in unica soluzione oppure, a richiesta, in sei mesi;
- il versamento dei contributi “a saldo” riferiti all’anno 2019, la cui scadenza di pagamento è prevista per il 31 ottobre 2020, potrà essere effettuato, a scelta dall’iscritto, in unica soluzione o dilazionato – senza aggravio di interessi – fino ad un massimo di 12 rate mensili a decorrere da ottobre 2020.
2) CONGEDI PARENTALI
Possibilità di estensione del congedo parentale ai sensi dell’art. 23, comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Al fine di non gravare ulteriormente sulla già precaria situazione finanziaria in cui versano molti dei giornalisti iscritti, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, nonché di fornire un adeguato sostegno alle famiglie, si propone l’adozione di provvedimenti che possano concedere benefici analoghi a quelli riferiti ai soggetti assicurati all’INPS. Di conseguenza, per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono previste le seguenti prestazioni:
- i genitori, anche affidatari, lavoratori iscritti in via esclusiva – quali titolari di reddito in qualità di liberi professionisti – alla Gestione previdenziale separata dell’INPGI, hanno diritto a fruire, per i figli di età’ non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità;
- i genitori, anche affidatari, lavoratori iscritti in via esclusiva – quali titolari di collaborazione coordinata e continuativa – alla Gestione previdenziale separata dell’INPGI, hanno diritto a fruire, per i figli di età’ non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa, utile ai fini contributivi, risultante della denuncia mensile del committente, nei dodici mesi immediatamente precedenti l’inizio del periodo indennizzabile;
- la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- il limite di età dei figli non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- le prestazioni di cui sopra, che non comportano il riconoscimento della contribuzione figurativa, sono alternative all’eventuale bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting a carico dello Stato ed erogato dall’Inps, di cui all’art. 23, comma 8 e 9 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
La copertura di questi oneri è garantita dalla consistenza del Fondo di maternità costituito per i liberi professionisti e dal Fondo prestazioni temporanee costituito per i parasubordinati. In caso di eventuale incapienza sarà utilizzato parte del gettito del contributo integrativo.
3) INDENNITA’ ECONOMICA
Erogazione una tantum di 500,00 euro
L’INPGI, a sostegno dei lavoratori autonomi in condizioni di svantaggio che, per effetto delle conseguenze della situazione di emergenza determinatasi, hanno significativamente ridotto la propria attività e, conseguentemente, la propria capacità di produrre reddito, riconosce una indennità una tantum dell’importo di 500 euro, in favore dei giornalisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata che ne facciano richiesta, e a condizione che l’iscritto:
- abbia percepito, nell’ultimo triennio, un reddito medio annuo compreso tra 2.100 euro e 30.000 euro;
- non abbia esercitato la facoltà di adesione al programma sperimentale triennale per la copertura dell’assistenza sanitaria integrativa offerta dalla CASAGIT con rimborso dell’onere della quota a carico dell’INPGI;
- abbia percepito, nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020, un ammontare dei compensi professionali inferiore di almeno il 33% rispetto a quelli percepiti nel trimestre ottobre-novembre-dicembre 2019.
Modulo “richiesta indennità 500 euro emergenza coronavirus”
4) ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO
Sospensione della rate dei prestiti e “Prestito Solidale INPGI”- Gestione Separata.
Nell’ambito degli interventi volti a fronteggiare le conseguenze economiche, per il mondo del lavoro e delle professioni, della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’infezione da Covid-19, il Governo – con il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 – ha adottato una serie di misure, tra le quali la facoltà, per i lavoratori autonomi, di accedere al fondo di solidarietà per la sospensione temporanea del pagamento delle rate dei mutui contratti per l’acquisto della prima casa.
Al fine di integrare le previsioni governative con ulteriori strumenti di tutela della situazione di difficoltà nella quale versano i giornalisti che svolgono l’attività in forma autonoma iscritti alla gestione separata dell’Istituto, è possibile introdurre delle misure solidali adottate ad hoc per il sostegno del reddito:
- Sospensione della rate dei prestiti in corso di rimborso
La sospensione delle rate è rivolta ai giornalisti iscritti alla Gestione Separata, siano essi professionisti che co.co.co., titolari – alla data della presente comunicazione – di contratto di prestito erogato dall’Istituto e che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica in seguito alla riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate dall’autorità competente con il diffondersi del Covid-19. La sospensione riguarda sia il pagamento della quota capitale che gli interessi maturati. È possibile richiedere la sospensione del prestito per un massimo di due volte e un periodo massimo di 12 mesi. La domanda di sospensione va presentata a: I.N.P.G.I Gestione Separata – Ufficio Prestiti Via Nizza, 35 – 00198 Roma, oppure attraverso l’Ufficio di corrispondenza regionale, compilando un apposito modulo e allegando la documentazione necessaria ad attestare il verificarsi delle condizioni.
Modulo richiesta sospensione pagamento rate prestito GS
- Erogazione di un Prestito Solidale INPGI Gestione Separata
Il Prestito Solidale è indirizzato ai giornalisti professionisti e co.co.co. che a causa dell’emergenza Covid-19 sono in una situazione di difficoltà economica. Il prestito persegue una finalità a contenuto sociale ma non elargisce somme a fondo perduto; intende unicamente applicare condizioni di maggior favore rispetto ai consueti prestiti erogati agli iscritti in termini di tasso di interesse, credito concesso e di minori garanzie richieste. Per consentire ciò, la Gestione Separata costituisce un Fondo di Garanzia Solidale come garanzia per quei giornalisti in stato di difficoltà che altrimenti non potrebbero produrla, richiedendo, tuttavia, all’atto della domanda del Prestito, anche la sottoscrizione di un “patto etico” verso gli altri iscritti.
L’ammontare del fondo di garanzia è pari a 10 milioni di euro e l’istituto potrà erogare prestiti fino a due volte la disponibilità del Fondo stesso, ovvero fino ad un massimo di 20 milioni di euro.
Potranno accedere al Prestito tutti gli iscritti alla Gestione Separata siano essi professionisti che co.co.co., che:
– abbiano dichiarato nel 2018 un reddito annuo compreso tra 7.500 euro e 50.000 euro;
– possano dimostrare di trovarsi in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid19 attraverso la riduzione (DELTA) di almeno 1/3 del reddito prodotto nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020 rispetto al IV trimestre 2019.
L’importo erogabile del prestito – che potrà variare da un minimo di 2.000 ad un massimo di 25.000 euro – potrà essere fino al 100% della riduzione del reddito (DELTA) subita nel periodo di tempo marzo-aprile-maggio 2020, eventualmente riparametrato in caso di superamento del limite stanziato.
Al prestito erogabile si applica poi un parametro percentuale in funzione dell’anzianità contributiva dell’iscritto alla Gestione separata: il prestito sarà, quindi, pari al 100% se l’anzianità contributiva è maggiore di 10 anni, pari al 75% se compresa tra 5 e 10 anni, pari al 50% se inferiore a 5 anni. Il prestito potrà essere concesso alle seguenti condizioni:
– il tasso di interesse è pari a zero;
– il Prestito dovrà essere restituito in 36 rate mensili di importo costante e posticipate.
– le rate dovranno essere rimborsate a decorrere dal successivo mese di settembre mediante disposizione permanente di bonifico, impartita alla propria banca.
– il beneficiario del prestito non può chiedere il rinnovo.
– il Prestito non è cumulabile con altri prestiti erogati a giornalisti appartenenti alla stessa famiglia.
Per poter accedere a dette misure, i giornalisti si devono trovare in uno stato di difficoltà economica consistente nell’aver registrato, nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020, una riduzione del volume dei compensi da lavoro autonomo di almeno il 33% rispetto al volume degli stessi riferito al trimestre ottobre-novembre-dicembre 2019.