L’Istituto di previdenza dei giornalisti italiani ha pubblicato sul proprio sito due Circolari che hanno ad oggetto, rispettivamente, le variazioni della contribuzione alla Gestione separata INPGI2 e l’Assicurazione Infortuni per i co.co.co.
La Circolare n. 7 del 31/10/2019 fa riferimento alla variazione delle aliquote contributive del il regime previdenziale per i giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la variazione del contributo integrativo per i liberi professionisti.
La Circolare n. 8 del 31/10/2019 comunica la istituzione della Assicurazione Infortuni per i giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti presso la Gestione separata INPGI.
Riportiamo il testo delle due Circolari, ricordando che la variazione della contribuzione e l’assicurazione infortuni riguardano sia i committenti pubblici sia quelli privati.
Circolare n. 7 del 31/10/2019
SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE
OGGETTO:
Al fine di migliorare il livello delle prestazioni previdenziali ed assistenziali a favore degli iscritti, il Comitato Amministratore – con atto deliberativo n. 7/2017 – ha avviato un processo di revisione del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione separata. Tale processo, che ha seguito un complesso iter amministrativo, dopo varie interlocuzioni con i Ministeri vigilanti, si è completato con l’adozione della delibera n. 8 del 19/04/2019.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 12623 del 10 ottobre 2019 ha approvato la suddetta delibera (avviso pubblicato nella G.U. – serie generale – n. 255 del 30/10/2019).
A) Regime previdenziale per i giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – variazione aliquote contributive
Tra le varie misure previste dal nuovo Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione separata, oltre all’adeguamento delle prestazioni previste per i congedi di maternità/paternità e per i congedi parentali, è stata introdotta, all’art. 53, la previsione di un trattamento di disoccupazione a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. L’indennità di disoccupazione è riconosciuta secondo le modalità e criteri previsti dall’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al fine di garantire la copertura finanziaria di tali nuove prestazioni si è proceduto all’adeguamento delle aliquote contributive (art. 11 del Regolamento). La misura dell’aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni temporanee, a decorrere dal primo periodo di paga utile (novembre 2019) è stata elevata dallo 0,72% al 2,00% del compenso lordo.
Pertanto, l’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono così stabilite:
Al fine di una corretta individuazione dei soggetti interessati, come già illustrato con circolare n. 5 del 9/03/2009, si ricorda che sono considerati “pensionati” i giornalisti già titolari di un trattamento pensionistico, diretto o indiretto, a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o di ogni altra forma di previdenza obbligatoria, compresi i regimi previdenziali dei liberi professionisti.
Sono, invece, considerati già assicurati presso altra forma di previdenza, purché l’attività lavorativa e/o professionale sia svolta contestualmente a quella giornalistica:
– i lavoratori subordinati con rapporto di lavoro in atto, qualunque sia la forma assicurativa (assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive o esclusive della medesima), ivi compresi i regimi previdenziali dei Paesi esteri legati all’Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale (per l’elenco dei Paesi esteri vedi circolare INPGI n. 2 del 3/02/2009);
– gli artigiani, i commercianti, i CD/CM regolarmente iscritti alle rispettive forme assicurative;
– i liberi professionisti assicurati presso la cassa pensionistica di categoria.
Devono, invece, essere considerati privi di altra assicurazione previdenziale i giornalisti che, risultino contestualmente assicurati presso la Gestione previdenziale separata dell’INPS di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 335/1995 o che, in ragione dell’eventuale attività libero professionale, risultino già iscritti presso la Gestione separata dell’INPGI.
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Si informa, infine, che le aliquote contributive riferite ai collaboratori che risultino titolari di trattamento pensionistico o titolari di un rapporto di lavoro assoggettato a contribuzione presso altro regime previdenziale, come sopra definiti, sono confermate nelle seguenti misure:
Si ricorda che non possono rientrare nella categoria dei “pensionati” i titolari dei trattamenti assistenziali erogati a favore degli invalidi civili.
B) Variazione contributo integrativo liberi professionisti
Si informa che le modifiche regolamentari introdotte con la citata delibera n. 8 del 19/04/2019 prevedono, a decorrere dal 1/01/2020, anche l’incremento del contributo integrativo dovuto dai giornalisti che svolgono attività professionale autonoma (con partita IVA, con ritenuta d’acconto e/o cessione del diritto d’autore), che dalla predetta data è elevato dal 2 al 4% del reddito lordo. Si ricorda che, in base alle disposizione di cui all’art. 8 del D.lgs n. 103/1996 gli interessati, per tale contributo, hanno diritto di rivalsa nei confronti del committente pubblico o privato.
Aggiornamenti procedura DASM
Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi a decorrere dal mese di Novembre 2019 (scadenza di presentazione 16/12/2019), è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti saranno resi disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro il 22 novembre 2019.
IL DIRIGENTE
Augusto Moriga
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Circolare n. 8 del 31/10/2019
SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE
OGGETTO:
Regime assicurativo contro gli infortuni per i giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
La Direzione Centrale Rischi dell’INAIL – appositamente consultata, con nota n. 225 del 26/03/2015 indirizzata alla Fieg – richiamando i contenuti della nota n. 9757 del 24/12/2008 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e considerando la sostitutività del regime assicurativo INPGI, ha confermato l’esclusione del personale giornalistico, ancorché titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dall’obbligo assicurativo antinfortunistico nei confronti dell’INAIL.
Le parti sociali FIEG e FNSI, con accordo del 19/06/2014, hanno quindi convenuto di estendere ai giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i quali percepiscano un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro, la garanzia della copertura assicurativa per infortuni professionali in misura analoga a quella prevista per i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
Al fine di garantire tale prestazione, con atto n. 3 del 6 maggio 2015 del Comitato Amministratore, è stato avviato l’iter per l’istituzione di una apposita forma assicurativa presso la Gestione previdenziale separata dell’INPGI, recependo quanto pattuito in materia tra le Parti Sociali nell’accordo del 19 giugno 2014.
Nell’ambito della più generale rivisitazione del testo Regolamentare della Gestione separata si è provveduto, quindi, ad inserire tra le prestazioni fornite agli iscritti titolari di collaborazione coordinata e continuativa – esattamente all’art. 18 ed all’art. 52 – la previsione del trattamento in caso di infortunio in ambito professionale, nonché a disciplinare la relativa prestazione con un apposito Regolamento (adottato con delibera n. 8 del 14/09/2017), sottoposto all’approvazione dei Ministeri vigilanti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che il 10/10/2019 aveva già approvato il nuovo Regolamento delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione separata, con successiva nota n. 12856 del 17/10/2019 ha approvato anche il predetto Regolamento Infortuni adottato con delibera n. 8 del 14/09/2017, rendendo così pienamente operativa la Gestione infortuni costituita presso la Gestione separata INPGI per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Soggetti assicurati
L’art. 1 del predetto Regolamento infortuni prevede che i giornalisti che – in ragione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – risultano iscritti ai fini previdenziali, presso la gestione separata INPGI, con un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro, siano obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni presso l’apposita forma assicurativa costituita nell’ambito della Gestione separata INPGI, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del loro committente.
Eventi assicurati
L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta – esterna e fortuita con delimitazione dell’indennizzo alle sole lesioni corporali – occorsi durante l’espletamento dell’attività professionale, dai quali derivi la morte o l’inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti previsti dal Regolamento. Il diritto all’indennità assicurativa sorge per il giornalista ed i suoi aventi causa, per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto assicurativo.
Premio assicurativo
Il premio assicurativo – posto interamente a carico del committente – è determinato in misura fissa, non frazionabile, pari a 6,00 euro mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni. Il premio è dovuto per tutta la durata di ogni rapporto di collaborazione, indipendentemente dalla cadenza dell’erogazione al giornalista dei relativi compensi, che potrebbe non essere mensile.
Il versamento del premio, che è dovuto anche nei periodi di astensione obbligatoria per congedo di maternità e/o paternità di cui al D.lgs. 151/2001, avviene con gli stessi termini e le stesse modalità previste per le altre contribuzioni obbligatorie INPGI.
In caso di omesso o ritardato pagamento trova applicazione il vigente sistema sanzionatorio in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.
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Per la regolarizzazione contributiva del periodo 1/11/2019 – 31/12/2019 (limitatamente all’assicurazione infortuni) i committenti dovranno quantificare gli importi dovuti, avendo riguardo al compenso corrisposto nell’intero anno 2019. Il premio riferito ai due mesi (novembre e dicembre 2019) sarà dovuto solo nel caso in cui il compenso annuo raggiunga la soglia minima dei 3.000 euro lordi.
A partire, invece, dalla mensilità di gennaio 2020, il premio sarà dovuto – a prescindere dall’importo del compenso mensile e dalla cadenza dei periodi di paga concordati con il collaboratore – nei casi in cui la proiezione dei compensi dovuti nell’anno faccia presumere il raggiungimento della soglia di 3.000 euro lordi. Il committente che, nella previsione di un erogazione annuale inferiore alla predetta soglia minima, non abbia provveduto al versamento del premio mensile, dovrà provvedere al pagamento nel periodo di paga in cui il compenso supera il livello dei 3.000 euro, provvedendo in tal caso al pagamento dei premi arretrati.
Si precisa, altresì, che nei casi in cui il pagamento del compenso abbia carattere periodico diverso dalla mensilità, in fase di denuncia contributiva (DASM) il committente dovrà indicare a quanti mesi è riferito il compenso corrisposto ed il premio mensile di 6,00 euro dovrà essere moltiplicato per i mesi corrispondenti. Si ricorda che, a decorrere dal 1/11/2019, il premio per l’assicurazione infortuni è dovuto per tutta la durata della collaborazione, compresi eventuali periodi di assenza per congedo di maternità/paternità.
L’importo dovuto per l’assicurazione infortuni, come risultante dalla denuncia contributiva, sarà sommato alle altre eventuali contribuzioni dovute per prestazioni temporanee. L’importo complessivo sarà versato all’INPGI con le consuete modalità, utilizzando il codice tributo TGS1.
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Per i termini e le modalità di presentazione delle istanze da parte dei collaboratori o dei loro aventi causa, si rimanda al Regolamento che disciplina l’assicurazione infortuni gestita dall’INPGI per i co.co.co., che è consultabile nella sezione “Regolamento” del sito istituzionale: www.inpgi.it.
Aggiornamenti procedura DASM
Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi a decorrere dal mese di Novembre 2019 (scadenza di presentazione 16/12/2019), è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti saranno resi disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro il 22 novembre 2019.
IL DIRIGENTE
Augusto Moriga
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