INPGI, Circolare n. 6 del 18 marzo 2020

L’Istituto di previdenza dei giornalisti italiani ha pubblicato sul proprio sito la Circolare che ha ad oggetto l’adeguamento delle scadenze contributive in adempimento del Decreto Legge 18 marzo 2020, n. 18, concernente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Circolare n. 6 del 18/03/2020

 SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE 

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 17/03/2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. –  SOSPENSIONE ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI.

Il Governo, vista la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, ha adottato ulteriori misure rispetto a quanto previsto con il D.L. 2 marzo 2020, n. 9. Con l’emanazione del Decreto Legge  18 marzo 2020, n. 18,  tra le varie misure adottate, all’articolo 60 è stata prevista la rimessione in termini dei versamenti contributivi in scadenza il 16 marzo 2020, che sono prorogati al  20 marzo 2020. Di conseguenza, i contributi riferiti al periodo di paga di febbraio 2020 hanno scadenza il giorno 20 marzo 2020. Tra le altre misure adottate in materia di versamenti contributivi sono previste:

1. Estensione dei casi di possibile sospensione dei versamenti contributivi di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legge 2/03/2020, n. 9.

L’art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, per le imprese turistico-ricettive, le  agenzie di viaggio  e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio  fiscale, la  sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha sospeso – fino al 30 aprile 2020 – i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi  previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortuni.

L’art. 61 del D.L. 18 marzo 2020, n. 18, ha esteso il campo di applicazione di tale disposizione anche ai seguenti soggetti:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Pertanto, eventuali aziende rientranti nelle tipologie sopra elencate dalla lettera b) alla lettera r) – che abbiano alle proprie dipendenze giornalisti – potranno comunicare all’INPGI la sospensione dei versamento contributivi aventi scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2020. I versamenti oggetto di sospensione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Limitatamente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui alla precedente lettera a), la facoltà di sospensione dei versamenti contributivi è prevista, invece, fino al 31 maggio 2020. In tal caso, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

In nessun caso,  si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi di cui all’articolo 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019,  sono sospesi i versamenti contributivi che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo  e il 31 marzo 2020.

Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortuni oggetto di sospensione saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

I soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che possono usufruire della sospensione contributiva, sono:

– i datori di lavoro privati;

– i committenti privati, con giornalisti co.co.co. iscritti alla gestione separata di cui al Dlgs 103/96;

– i giornalisti liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui al Dlgs 103/96.

Il datore di lavoro e/o il committente, che intende usufruire della sospensione contributiva,  deve sospendere sia la propria quota che  quella a carico del lavoratore, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta.

I datori di lavoro, i committenti ed i giornalisti che intendano usufruire della sospensione del versamento dei contributi devono, necessariamente, presentare apposita istanza all’INPGI, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.

Si ricorda, infine, che gli importi dei contributi già versati, ancorché riferiti a periodi interessati dalla sospensione, non potranno essere oggetto di ripetizione.

Per i giornalisti liberi professionisti iscritti presso la Gestione previdenziale separata dell’INPGI, non essendo previsti adempimenti e/o versamenti contributivi con scadenza nel periodo tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, potrà essere oggetto di sospensione – in caso di pagamento dilazionato in corso – il versamento della rata scadente nel mese di marzo. La stessa potrà essere versata il 31 maggio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili.

3. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza – VALIDITA’ ATTESTATI e CERTIFICAZIONI.

L’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, dispone che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Di conseguenza, gli attestati di regolarità contributiva rilasciati dall’INPGI  a far data dal 1° gennaio 2020 mantengono la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Il Direttore Generale

(Maria I. Iorio)