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INPGI, Circolare n. 3 del 29/01/2019

Pubblicata sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

La Circolare n. 3/2019 ha ad oggetto i valori minimi e massimali retributivi e contributivi per l’anno 2019 per il lavoro autonomo svolto sotto forma di co.co.co.; la rateazione debiti contributivi; e la contribuzione volontaria 2019.

Ricordiamo, inoltre, che con la Circolare n. 1/2019, l’INPGI ha stabilito i valori minimi e massimali retributivi e contributivi per l’anno 2019 per il lavoro subordinato; la rateazione debiti contributivi; la contribuzione volontaria 2019; e i minimi retributivi e contributivi per il 2019, per il lavoro dipendente.

Riportiamo il testo della Circolare, con le relative tabelle:

Circolare n. 3 del 29/01/2019
SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE

OGGETTO:
A) gestione separata – valori minimi e massimali retributivi e contributivi per l’anno 2019;
B) rateazione debiti contributivi;
C) contribuzione volontaria 2019;
D) aggiornamenti procedura dasm.

A) GESTIONE SEPARATA (LAVORO AUTONOMO SVOLTO SOTTO FORMA DI CO.CO.CO.) – VALORI MINIMI E MASSIMALI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2019
– GESTIONE SEPARATA EX DLGS 103/96 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l’anno 2019 – nelle more della conclusione dell’iter di approvazione ministeriale della delibera del Comitato Amministratore n.7/2017, come modificata dalla delibera n. 5/2018, che ha apportato alcune variazioni – sono, al momento, confermate nelle seguenti misure:

L’aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite:

Si ricorda che le predette aliquote ridotte, oltre ai titolari di trattamenti pensionistici, sono applicabili solo ed esclusivamente ai soggetti che risultino contestualmente assicurati in altra gestione previdenziale obbligatoria.

A tal fine, si fa presente che non assume rilievo il fatto che il giornalista possa risultare già assicurato alla Gestione separata dell’INPGI per altro rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o attività libero professionale. Pertanto, nel caso in cui un giornalista non sia assicurato in altre gestioni previdenziali, ma svolga due o più collaborazioni giornalistiche con diversi committenti, tutti i compensi dovranno essere assoggettati ad aliquota contributiva intera.

Per le modalità applicative delle predette aliquote contributive, si rimanda comunque alle disposizioni di cui alla circolare INPGI n. 5 del 10/03/2009.

Si ricorda che, per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi – ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Di conseguenza, i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2019, purché riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, sono da assoggettare a contribuzione con riferimento all’anno 2018 (aliquota e massimale 2018), avendo l’accortezza di dichiararli nella procedura DASM come compenso arretrato 12/2018.

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative (con o senza progetto), come meglio individuati nella citata circolare INPGI n. 5 del 10/03/2009, resta confermata la misura del contributo integrativo del 2% a carico del committente (D.lgs 103/96), da erogare direttamente al giornalista.

– MASSIMALE IMPONIBILE GESTIONE SEPARATA
Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione è dovuta nel limite del massimale annuo imponibile di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2019, è fissato in 102.543,00 euro.
Il predetto massimale contributivo è riferito, ovviamente, anche ai giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso la medesima Gestione Previdenziale separata INPGI. Ai fini del rispetto del predetto massimale imponibile non si tiene conto, invece, di eventuali retribuzioni e/o compensi assoggettati a contribuzione presso altre gestione previdenziali.

– REDDITO MINIMO PER L’ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE PRESSO LA GESTIONE SEPARATA
L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990. Tale minimale per l’anno 2019 è determinato in 15.878,00 euro. Pertanto, nel caso in cui – alla fine dell’anno – il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Si precisa che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all’INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l’adeguamento al predetto importo.

Il predetto minimale di reddito, ai fini dell’attribuzione dell’anzianità contributiva, si applica anche ai giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica libero professionale (ancorché senza partita IVA e/o mediante cessione del diritto d’autore).

B) RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI
Si fa seguito alla circolare INPGI n. 5 del 1° ottobre 2008 in materia di versamento rateale del debito contributivo da parte dei committenti, per comunicare che – per l’anno 2019 – si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 46.257,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi.
Per la rateazione di debiti contributivi maggiori del predetto importo e/o di durata superiore ai 12 mesi, si rimanda alle disposizioni di cui alla citata circolare INPGI n. 5 del 1/10/2008.

C) CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Il Regolamento di attuazione delle attività di previdenza per gli iscritti alla Gestione separata dell’INPGI prevede, all’art. 16, che la contribuzione volontaria in misura pari al contributo soggettivo obbligatorio di cui all’art. 3 del presente Regolamento, maggiorato del contributo integrativo di cui all’art. 4, nell’importo pari all’ultima contribuzione obbligatoria versata alla gestione separata. Tale contributo è annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat, che per l’anno 2019 è risultato pari all’1,10%.

Per i giornalisti già titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa l’importo del contributo volontario è determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale, attualmente pari al 26%.

Il giornalista acquisisce la copertura assicurativa per un intero anno in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l’aliquota IVS al minimale di reddito pari a quello previsto all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990. Di conseguenza, per l’anno 2019, per i parasubordinati (co.co.co. e/o co.co.pro) gli importi minimi dovuti sono pari a 344,05 euro mensili.

Per i liberi professionisti (con Partita IVA, ritenuta acconto e/o Cessione diritti autore) iscritti alla Gestione separata INPGI, il contributo volontario è pari all’importo del contributo soggettivo ed integrativo versato nell’ultimo anno. Tuttavia, al fine di attribuire n. 12 mesi di anzianità assicurativa nell’anno è necessario che il contributo soggettivo volontario sia almeno pari a 1.587,80 euro annui. In caso contrario, in assenza di integrazione, si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione all’importo del contributo effettivamente versato.

D) NOTE E AGGIORNAMENTI PROCEDURA DASM
Tutti i valori minimi retributivi e contributivi indicati nella presente circolare, definiti con delibera del Comitato Amministratore del 29/01/2019 – nelle more dell’iter di approvazione ministeriale delle predette deliberazioni – sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.

Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2019, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro il 14/02/2019.

IL DIRIGENTE
F.to Augusto Moriga

uspi

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