Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 di sabato 18 luglio 2020 il decreto di conversione del decreto legge n. 34/2020.
Sul Supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta ufficiale n, 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Per quanto riguarda nello specifico il settore dell’editoria le misure (Articoli da186 a 195), che si aggiungono a quelle generali, sono le seguenti:
1. Credito imposta per investimenti pubblicitari al 50%
Viene incrementato ulteriormente il “bonus pubblicità” destinato alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Dopo le misure introdotte dal Decreto Cura Italia, la percentuale del credito d’imposta è ora aumentata dal 30 al 50% del valore degli investimenti effettuati.
Viene posto un tetto di spesa pari a 60 milioni di euro complessivi. Di questa somma, 40 milioni di euro sono a fronte di investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Diversamente dalle prime formulazioni, che le escludevano, rientrano in questo secondo pacchetto anche le tv commerciali nazionali, che faranno verosimilmente la parte del leone nelle assegnazioni, abbassando drasticamente il livello dei crediti per le emittenti minori a causa del meccanismo del riparto.
Ricordiamo, infine, che è stata differita la finestra temporale che consente la comunicazione per l’accesso al beneficio (la “prenotazione”), che dovrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento.
2. Forfetizzazione rese giornali al 95%
Per l’anno 2020 viene introdotto un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali (per quotidiani e periodici), ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. L’Iva viene abbattuta al 95% rispetto all’attuale 80%.
In base a tale norma, con verbale di Accordo editori -edicolanti, dal 1° luglio, per la vendita in edicola l’aggio da riconoscere all’edicolante passa dal 98,8% al 99,7% del prezzo di vendita al pubblico
3. Credito d’imposta 8% per l’acquisto della carta dei giornali
Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari all’8 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
L’agevolazione non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici.
4. Bonus una tantum 500 euro per edicole
A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per dallo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il contributo non concorre alla formazione del reddito.
Il contributo è concesso previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con DPCM, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda.
5. Credito d’imposta 30% per le testate digitali
Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici editi in formato digitale, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d’imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per servizi digitali di gestione della connettività. Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa (se le risorse risultano insufficienti rispetto alle richieste, le stesse sono ripartite in misura proporzionale), nel rispetto della regola Ue sugli aiuti “de minimis” e non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea
L’agevolazione è concessa a ciascuna impresa previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con DPCM, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda.
6. Procedure agevolate per pagamento contributi diretti editoria
Per la disponibilità immediata per l’accesso alla prima rata dei contributi diretti all’editoria, è previsto il differimento a fine anno del versamento della contribuzione previdenziale.
7. Riequilibrio finanziario dell’INPGI e sospensione commissariamento
Si proroga (dal 30 giugno 2020) al 31 dicembre 2020 il termine per l’adozione, da parte dell’INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani), delle misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo.
8. Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga
Ferma restando l’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell’INPS, anche ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante è accreditata presso l’INPGI.
La norma evita la dispersione degli stessi contributi per i giornalisti che non abbiano una posizione aperta presso l’Inps.
9. Proroga al 31/12/21 contratti convenzioni agenzie di stampa con la Presidenza del consiglio
Proroga fino al 31 dicembre 2021 – in luogo del 30 giugno 2020 finora previsto – della durata dei contratti di convenzione già in essere, stipulati dalla Presidenza del Consiglio con le agenzie di stampa per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi.
10. Contributo straordinario alle emittenti locali
Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l’erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico.
11. Disposizioni in materia di tutela del diritto d’autore
E’ una importante norma anti-pirateria inserita nel corso dell’esame in commissione della Camera. Per colpire i canali che pubblicano senza permesso e senza il riconoscimento del diritto d’autore articoli e anche interi giornali (per tutti vale l’esempio di Telegram), si è utilizzato un escamotage. La norma prevede che l’AGCOM possa ordinare la fine delle violazioni del diritto d’autore ai fornitori di servizi della società dell’informazione che utilizzano, anche indirettamente, numerazioni nazionali (per internet).
AGCOM può chiedere la rimozione dei contenuti. Anche il sistema sanzionatorio viene modificato e inasprito, ancorandolo al fatturato delle società inadempienti: la pena pecuniaria va da un minimo di 10 mila euro, fino ad un massimo del 2% del giro d’affari.
12. Cessazione della testata e/o fallimento dell’editore e subentro cooperativa giornalistica
Si modifica la norma sulla cessazione della testata consentendone l’acquisto da parte di una cooperativa giornalistica o di un consorzio tra giornalisti e lavoratori dell’editoria, anche in caso di fallimento dell’editore. Cooperativa o consorzio potranno essere autorizzati dal giudice delegato a stipulare un contratto di affitto dell’azienda per un periodo non superiore a sei mesi.
La norma è stata soprannominata “salva – Gazzetta del Mezzogiorno”, ma non riguarda solo questa ipotesi.