La concessione del beneficio è subordinata alla verifica della Commissione, che ne autorizza l’attuazione.
La formale “notifica” della misura agevolativa è stata validata e trasmessa dalla rappresentanza permanente a Bruxelles in data 14 dicembre 2020.
Con una nota pubblicata ieri, 4 gennaio 2021, sul proprio sito internet, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato che è stata avviata dallo stesso Dipartimento la procedura di “notifica” alla Commissione Europea del credito di imposta per le spese sostenute nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), previsto, per l’anno 2020, dall’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Con la norma in questione è stato disposto il rifinanziamento di una agevolazione già attuata negli anni 2004, 2005 e poi nel 2011; in entrambe le tornate la misura è stata sottoposta alla verifica della Commissione Europea, che ne ha autorizzato l’attuazione, ritenendola compatibile con il complesso delle norme dell’ordinamento comunitario in materia di aiuti di Stato.
Il rifinanziamento del credito di imposta, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2019, ha reso necessaria, anche questa volta, la comunicazione della misura alla Commissione Europea.
La formale “notifica” della misura agevolativa alla Commissione Europea, alla cui autorizzazione è dunque subordinata la concessione del beneficio – in base all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE è stata predisposta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria ed è stata validata e trasmessa dalla rappresentanza permanente a Bruxelles in data 14 dicembre 2020.
Della decisione adottata dalla Commissione Europea daremo tempestiva comunicazione, su questo Notiziario.
In attesa della decisione della Commissione, è in corso di elaborazione la Circolare del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con la quale saranno determinate le modalità applicative e la procedura di accesso alla agevolazione.
Per il riconoscimento del credito d’imposta, ricordiamo brevemente la normativa in questione:
1. La spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall’editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.
2. Sono escluse dal beneficio le spese per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50 per cento dell’intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
3. l credito d’imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’art. 2, commi 1 e 2, della Legge 198/2016, e al Decreto legislativo 70/2017, conseguentemente emanato.