Giornalisti assicurati dall’Inpgi per gli infortuni sul lavoro

Nella nota prot. n. 8563/2020, l’Inail spiega che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti co.co.co. è gestita dalla gestione separata dell’Inpgi

Dipendenti
Relativamente ai lavoratori dipendenti, giornalisti e pubblicisti, l’Inali ricorda che è una legge del 1951 (legge n. 1564) che affida all’Inpgi la cura dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Dal 2007, in particolare, lo statuto dell’Inpgi stabilisce che l’istituto provvede al “trattamento in caso di infortunio” tra le prestazioni a favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Pertanto la tutela assicurativa di tali lavoratori (giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro dipendente giornalistico) in caso di infortunio è gestita esclusivamente dall’Inpgi. 

Co.co.co.
Con riguardo ai giornalisti titolari di collaborazione coordinata e continuativa, spiega ancora l’Inail, dal 1° novembre 2019 l’Inpgi applica un nuovo e specifico regolamento in base al quale, se iscritti ai fini previdenziali presso la gestione separata Inpgi con un compenso annuo non inferiore a 3 mila euro, tali giornalisti vanno obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni alla stessa gestione separata Inpgi. Quindi, conclude l’Inail, gli infortuni dei parasubordinati iscritti nell’elenco dei pubblicisti dell’ordine dei giornalisti non possono essere ammessi alla tutela dell’Inail. Eventuali premi vanno rimborsati, su domanda, al datore di lavoro interessato nel termine della prescrizione decennale.

Eventuali premi e/o somme indebitamente versati all’Inail, pertanto, possono essere rimborsati ai datori di lavoro nel termine della prescrizione decennale, dietro presentazione di apposita richiesta.