Il 14 marzo l’EDPB, European Data Protection Board, ha adottato un toolbox sulla cooperazione internazionale con i paesi terzi per la protezione dei dati personali.
L’EDPB ha inteso fornire indicazioni importanti sulla questione del trasferimento transfrontaliero di dati personali al di fuori dell’Unione europea.
L’EDPB sottolinea che questo strumento fornisce adeguate garanzie per la protezione dei dati. È possibile fare affidamento sui profili e sugli elementi giuridici esistenti nel diritto nazionale di un paese terzo.
Le parti convengono che i trasferimenti di dati personali tra le autorità saranno disciplinati dalle disposizioni dell’accordo.
Il toolbox
Il toolbox (letteralmente “cassetta degli attrezzi”) pubblicato dall’EDPB, si inserisce nell’alveo applicativo dell’articolo 50 del GDPR sulla “Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali”.
Nell’articolo in questione, infatti, è chiarito che “in relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità di controllo adottano misure appropriate per sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l’applicazione efficace della legislazione sulla protezione dei dati personali”.
Inoltre, nel Regolamento per la Protezione dei dati personali, in relazione al principio della riduzione al minimo del trattamento (articolo 5, paragrafo 3) è spiegato che i dati personali debbano essere conservati in una forma che non consenta l’identificazione degli interessati per un periodo più lungo di quello necessario.
La collaborazione reciproca
Da ciò emerge chiaramente la necessità di attuare lo spirito di collaborazione reciproca tra le autorità di controllo competenti.
L’EDPB propone indicazioni, precisando che le parti devono descrivere, in modo specifico, quali misure di sicurezza sono adottate.
Se una delle parti viene a conoscenza di una violazione dei dati personali interessati dal trasferimento, avrà l’obbligo di informare l’altra senza indebito ritardo.
La condivisione dei dati personali sarà legale solo se previa autorizzazione scritta. I dati possono essere condivisi con terzi senza previa autorizzazione scritta solo in casi eccezionali.
Lo strumento, quindi, avrà un impatto considerevole nel contesto della cooperazione internazionale.