Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 novembre scorso.
Sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia Anno CXLI – Numero 21 del 15 novembre scorso è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti dell’Ordine dei giornalisti ex art. 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137. in sostituzione di quello vigente pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2016.
Tra le novità più significative, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti segnala che i 60 crediti formativi del triennio (di cui 20 deontologici) potranno essere distribuiti in almeno 2 anni, non essendo quindi più necessario maturare almeno 15 crediti formativi annuali.
Novità anche per gli iscritti all’Albo da più di 30 anni: dovranno acquisire 20 crediti formativi nel triennio (di cui almeno 10 deontologici) da distribuire in almeno due anni (in precedenza erano 20 i crediti da maturare, tutti di natura deontologica).
In particolare l’articolo 3 prescrive che:
– I Consigli regionali dell’Ordine devono assicurare che i docenti giornalisti siano in regola con l’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua (FPC) e non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni; i docenti non giornalisti non devono aver riportato condanne penali per reati non colposi.
– I corsi relativi alla deontologia devono prevedere la presenza tra i relatori di almeno un giornalista, che abbia specifica competenza in materia.
– I corsi non possono essere associati o abbinati ad attività che esulano o che comunque non abbiano attinenza con la finalità formativa (ad es. attività turistiche, viaggi, degustazioni o altre forme di ristorazione).
– Le sedi degli eventi devono essere facilmente raggiungibili, senza che si rendano necessarie spese aggiuntive per la logistica e/o il pernottamento.
– Eventuali sponsor, diretti o indiretti, non devono assumere ruoli nell’evento.
– I corsi di durata superiore alle quattro ore devono prevedere almeno due relatori.
Per quanto riguarda l’inosservanza dell’obbligo formativo, il nuovo art. 11 non prevede “proroghe” al termine del triennio. Si prevede pertanto che a conclusione del triennio formativo il Consiglio regionale dell’Ordine, sulla base di quanto evidenziato dalla piattaforma informatica che gestisce la FPC, verifica il numero e la tipologia dei crediti maturati. Qualora, a seguito dell’istruttoria compiuta, il Consiglio regionale dell’Ordine accerti l’inadempimento, ne dà segnalazione al Consiglio di disciplina territoriale.
La tipologia degli eventi è indicata nella tabella (vedi sotto) allegata al regolamento: