“Censura” (per gli inadempienti totali) e “Avvertimento” (per gli inadempienti parziali). Per i giornalisti recidivi al termine del triennio 2017/2019 possibile la “Sospensione”.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, come annunciato in una nota pubblicata sul sito odg.it, ha approvato un documento contenente alcune linee guida in materia di sanzioni disciplinari per il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, introdotto con il DPR 137/2012, relativo al triennio 2014-2016.
Nel testo si invitano i Consigli regionali e i Consigli territoriali di Disciplina ad avviare i procedimenti a partire dagli inadempienti totali e vengono indicate le modalità di contestazione da effettuarsi tramite mail certificata (dal 2010 obbligatoria per tutti i professionisti) ed, eventualmente, mail ordinaria.
Per quanto riguarda le sanzioni, il documento approvato dal Consiglio Nazionale prevede la censura per gli inadempienti totali e l’avvertimento per gli inadempienti parziali.
In caso di posizioni recidive riscontrate al termine del triennio 2017-2019, si prefigura la possibilità di un inasprimento delle sanzioni sulla base di un criterio di proporzionalità. Questo vuol dire che dopo la censura comminata per il primo triennio, l’ulteriore inadempimento dell’obbligo formativo determinerà una sospensione.
Secondo il giornalista Marco A. Capisani, in un articolo pubblicato su ‘ItaliaOggi’ del 16 febbraio scorso, sono ben 18 mila (il 17%) i giornalisti che non hanno seguito nemmeno un corso di aggiornamento per la ‘formazione continua’ obbligatoria nel primo triennio 2014-2016, su un totale di circa 106 mila iscritti all’Ordine. Vengono chiamati gli «zeristi».
Capisani ha stimato in modo sommario (data la possibilità di possibili esenzioni) che gli «zeristi» sono 3 mila in Lombardia e altri 3 mila ce ne sono nel Lazio.
C’è, poi, un altro dato, simile al primo, che emerge dalla ricerca di ‘ItaliaOggi’: a livello nazionale esiste un ulteriore 17% che non ha totalizzato un numero sufficiente di crediti.
Le verifiche dell’Ordine inizieranno con l’individuazione degli «zeristi» e si estenderanno successivamente ai casi di insufficienza dei crediti conseguiti.
Cosa farà a quel punto l’Ordine, ci chiediamo: arriverà davvero alle estreme conseguenze comminando la sanzione della sospensione per gli inadempienti?
Ricordiamo che, secondo il Regolamento – pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2016 – anche per il triennio 2017-2019, i crediti formativi da accumulare (tranne i casi previsti di specifiche esenzioni totali o temporanee o di limitatamente all’acquisizione dei crediti) sono 60 crediti in ciascun triennio (con un minimo di 15 annuali) di cui almeno 20 derivanti da eventi deontologici.