Il CdA dell’Istituto ha ritenuto opportuno anticipare la concessione dell’erogazione pensionistica “una tantum” del Fondo di Perequazione.
Come noto l’articolo 1, comma 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, ha disposto – a decorrere dal 1 luglio 2022 – il passaggio delle funzioni previdenziali svolte dall’INPGI, in regime sostitutivo dell’ Assicurazione Generale Obbligatoria, all’INPS.
Proprio in previsione del passaggio di funzioni all’INPS, un comunicato dell’Istituto previdenziale dei giornalisti del 27 maggio 2022 riporta la decisione del CdA di anticipare la concessione dell’erogazione “una tantum” per il periodo gennaio-giugno 2022. E la delibera – per le stesse classi di importo pensionistico – di utilizzare – per la predetta erogazione – l’apposito Fondo di Perequazione.
Ricordiamo che tale Fondo è stato istituito con il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico del 2009, ed è alimentato con il contributo di 5 euro mensili versato dai giornalisti attivi.
Negli anni precedenti, l’erogazione degli importi avveniva generalmente con il pagamento della 13ma mensilità.
Gli importi che saranno erogati sono nettamente inferiori a quelli degli scorsi anni, perché fanno riferimento a solo metà anno. E stati individuati con le seguenti modalità:
– Una tantum di euro 940,00 lordi ai pensionati diretti con classi di importo reddituale fino a 35 mila euro lordi annui;
– Una tantum di euro 400,00 lordi ai pensionati superstiti con classi di importo reddituale, riferiti all’intero nucleo, fino a 14 mila euro lordi annui.
I redditi presi in considerazione sono quelli risultanti dal Casellario Centrale dei Pensionati.
I suddetti importi sono soggetti alla tassazione ordinaria IRPEF.
Saranno visibili nei cedolini di pensione relativi alla mensilità di giugno 2022, disponibili sul sito dell’Istituto – wwwinpgi.it – nella propria area personale, utilizzando il proprio codice iscritto e password.
Come gli anni precedenti, non hanno diritto all’Una Tantum i titolari dei seguenti trattamenti pensionistici:
– dirette con anzianità contributiva INPGI inferiore a 10 anni;
– a superstiti riferite a posizioni de cujus con anzianità contributiva Inpgi inferiore a 10 anni;
– non contributive;
– assegni di superinvalidità e contributo per case di riposo.In pensione dal 31 dicembre 2021Trattandosi di una somma che ha lo scopo di contribuire, in parte, alla perdita del potere d’acquisto che subiscono i trattamenti pensionistici nel corso del tempo, la suddetta una tantum sarà erogata ai pensionati il cui trattamento pensionistico era in essere alla data del 31 dicembre 2021.
Per il periodo gennaio-giugno 2022 sono risultati aventi diritto all’erogazione “una tantum” complessivamente n. 599 beneficiari così ripartiti:
– Pensionati diretti n. 581
– Nuclei familiari superstiti n. 18.
Per una spesa complessiva ammontante a circa 553 mila euro.
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