Abrogato il contributo statale per le spese di telefonia per le imprese editrici di quotidiani e periodici e quelle di elettricità per le imprese radiofoniche nazionali e locali e le imprese televisive locali.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 non sarà più conteggiato in bolletta lo sconto pari al 50% del canone e del traffico telefonico, in virtù delle agevolazioni tariffarie telefoniche per l’editoria. Da tale data, infatti, entrerà in vigore la disposizione dell’ articolo 1, commi 772-775, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che abroga appunto i commi primo, secondo, terzo e quarto dell’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416,e successive modificazioni e integrazioni.
Questo è il testo dell’ ARTICOLO 1:
COMMA 772: “A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28, commi primo, secondo e terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223”.
COMMA 773: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, i commi primo, secondo, terzo e quarto dell’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono abrogati”.
Il successivo commi 774 prescrive l’abrogazione della stessa agevolazione per le imprese radiofoniche nazionali e radioTV locali con determinate caratteristiche, anche per i consumi di energia elettrica.
Il comma 775 abroga il comma 5 dell’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, che rimandava a un successivo regolamento (mai emanato) per stabilire i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l’erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l’utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie.
Dall’abrogazione delle citate disposizioni viene stimato, a decorrere dal 2020, un risparmio per lo Stato di 28.252.000 di euro, allocato sul capitolo 1501.
Segnaliamo, inoltre, che nella nuova bozza della legge di bilancio 2020, mentre per i contributi diretti all’editoria si prevede la moratoria di un anno per la loro diminuzione, nulla invece è previsto per la eventuale proroga di questa agevolazione indiretta.
Invitiamo quindi tutti gli editori di giornali e riviste cartacei, che si sono finora avvalsi delle agevolazioni tariffarie telefoniche, a stipulare con il proprio gestore (ed eventualmente cambiarlo) un nuovo contratto e un nuovo prezzo, in linea con l’attuale mercato, per la fornitura del servizio di telefonia e connessione dati.
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