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Fatturazione elettronica e versamento dell’imposta di bollo

Sul sito della Agenzia delle Entrate nell’area riservata “fatture e corrispettivi” è disponibile il servizio per il versamento dell’imposta di bollo con i nuovi codici tributo.

L’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche slitta al 31 maggio.

Nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, l’operatore economico che ha emesso fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio (non soggette ad Iva di importo superiore a 77,47 euro), può visualizzare l’importo dell’imposta di bollo dovuta (2 euro per ciascuna fattura). Ricordiamo che per il 1° trimestre 2019 l’imposta doveva essere versata entro il 23 aprile.

COME PAGARE L’ IMPOSTA DI BOLLO

Dal sito è possibile prelevare il mod. F24 già compilato con il nuovo codice tributo 2521 (istituito con Ris. 9/4/2019, n. 42/E), oppure in alternativa effettuare il pagamento direttamente dal sito con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale.

AREA RISERVATA DEL SOGGETTO IVA

In particolare, il soggetto Iva può accedere al servizio nella propria area riservata tramite la sezione “Home Consultazione fatture”, nella quale è presente il link “Pagamento imposta di bollo”.

Il Sistema consente la visualizzazione dei dettagli dell’imposta dovuta in relazione alla partita Iva del contribuente, evidenziando il numero di documenti trasmessi al destinatario tramite SdI (fatture/note credito, note debito non soggette o non imponibili ad Iva) nel 1° trimestre 2019 e il totale dell’imposta di bollo dovuta.

Il soggetto passivo Iva potrà scegliere se procedere al pagamento direttamente dal sito mediante addebito sul proprio conto corrente bancario oppure mediante mod. F24.

PAGAMENTO DIRETTAMENTE DAL SITO

Nel primo caso sarà necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto corrente è intestato al codice fiscale del contribuente interessato ed inoltrare il pagamento cliccando sull’apposito pulsante. Una volta che il Sistema avrà controllato la correttezza formale dell’IBAN, al soggetto Iva verrà rilasciata una prima ricevuta che conferma l’inoltro della richiesta di pagamento e successivamente una seconda ricevuta attestante l’avvenuto pagamento oppure l’esito negativo dello stesso.

VERSAMENTO MEDIANTE F24 PRECOMPILATO

In alternativa all’addebito sul conto corrente, il soggetto Iva può procedere al versamento mediante mod. F24 precompilato dall’Agenzia delle entrate.

Per il versamento dell’imposta tramite mod. F24 sono stati istituiti appositi codici tributi mediante la Ris. 42/E del 9/4/2019 (uno per ciascun trimestre di riferimento e altri 2 rispettivamente per sanzioni ed interessi).

NUOVI CODICI TRIBUTO

In particolare i nuovi codici sono:

  • 2521primo trimestre
  • 2522 – secondo trimestre
  • 2523 – terzo trimestre
  • 2524quarto trimestre
  • 2525sanzioni
  • 2526interessi.

Nel mod. F24 tali codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione dell’anno cui il versamento si riferisce nel campo “anno di riferimento” (2019 per il 1° trimestre).

CODICI TRIBUTO 2501, 2502 E 2503

La medesima risoluzione precisa che i codici tributo 2501 (2502 e 2503 rispettivamente per sanzioni gli interessi) dovranno invece essere utilizzati per assolvere l’imposta di bollo tramite F24 relativamente ai libri, registri e altri documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31/12/2018. Pertanto, l’imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche emesse nel 2018 doveva essere versata (in una unica soluzione con mod.F24 utilizzando il codice tributo 2501) entro il 30/4/2019 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), anche per le società con esercizio a cavallo.

Infine è utile evidenziare che il contribuente se vuole può integrare il numero dei documenti soggetti a bollo rispetto a quello evidenziato dal Sistema.

Tale possibilità è importante in quanto permette al destinatario della fattura elettronica di assolvere all’imposta di bollo relativamente alle fatture elettroniche nelle quali ad esempio il proprio fornitore per errore non ha valorizzato l’imposta nell’apposito blocco “Dati Bollo” (2.1.1.6) nel quale sono contenuti i campi:

  • “Bollo Virtuale” (dove occorre indicare “SI” che sta ad indicare che l’imposta di bollo è assolta ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014);
  • “Importo Bollo” (dove occorre indicare l’importo dell’imposta: 2.00).

In tal caso il Sistema procederà al calcolo dell’importo sulla base dell’ammontare dichiarato dall’utente, moltiplicato l’imposta dovuta di 2 euro per ciascun documento evidenziato.

(da ASSOGRAFICINFORMA  – Numero 7 – Anno XXVI – 23 aprile 2019)

COMUNICAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Fatturazione elettronica: la consultazione online ritarda.

Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche al 31 maggio.

Slittano alcuni termini legati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche online. Ciò al fine di perfezionare le procedure.

Con il provvedimento n. 107524 del 29 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad apportare modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018.

In particolare, si prevede che la funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici sia resa disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019 (non più dal 3 maggio) e che, al fine di consentire ai contribuenti di disporre di un periodo più ampio per aderire al servizio, sia possibile effettuare l’adesione fino al 2 settembre 2019.

uspi

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