Prorogate fino al 30 giugno 2022 le agevolazioni per l’occupazione giovanile, l’occupazione femminile e quella denominata Decontribuzione Sud.
L’Inps – con il Messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022 – comunica che la Commissione Europea ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni “Giovani under 36“, “Incentivo donne” e “Decontribuzione Sud“. Previsti dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), fino al 30 giugno 2022.
Di conseguenza, le agevolazioni potranno riferirsi anche agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022.
Nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.
Ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice, l’Inps precisa che, anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l’esonero giovani e per l’esonero donne, dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890).
Il Messaggio precisa, inoltre, che la Commissione europea, con la sesta modifica del Temporary Framework, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei è innalzato a:
– 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti i settori (tranne il settore finanziario e quello di produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e della acquacoltura che hanno massimali propri).
Infine, sottolinea l’INPS. con specifico riferimento all’agevolazione per la assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, si precisa che, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 dicembre 2021, n. 402.
L’Istituto di previdenza conclude il Messaggio, rinviando alle disposizioni a suo tempo emanate, per le modalità di fruizione delle misure oggetto di proroga.
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