Le precisazioni del DIE sulle modalità applicative, alla luce della nuova, più recente normativa.
E’ stata adottata la Circolare del Capo del Dipartimento del 17 luglio 2020, che fornisce precisazioni in relazione alle modalità applicative del credito di imposta per le edicole per l’anno 2020, alla luce delle modifiche introdotte dalla recente normativa.
L’articolo 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) e l’articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto “cura Italia”) hanno, infatti, introdotto importanti novità nella disciplina del credito di imposta per le edicole, limitatamente all’anno 2020.
In particolare, la disposizione normativa contenuta nella Legge finanziaria per l’anno 2020, ha previsto:
– la possibilità per i i c.d. punti vendita non esclusivi , cioè gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 di accedere al credito di imposta anche quando la predetta attività commerciale non rappresenta l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
Mentre Il decreto “Cura Italia”, sempre limitatamente al corrente anno 2020, ha previsto:
– l’innalzamento a 4.000 euro dell’importo massimo di credito di imposta attribuibile a ciascun avente diritto;
– l’estensione dell’agevolazione alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita;
– l’ampliamento delle spese ammesse all’agevolazione, con l’inclusione nella base di calcolo del credito di imposta, oltre agli importi pagati nell’anno precedente riferiti a IMU, TASI, COSAP, TARI, spese di locazione, anche degli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
Le domande di accesso al credito di imposta per l’anno 2020 potranno essere presentate dal 1° al 30 settembre 2020.
Ricordiamo, inoltre, che il Decreto Rilancio, appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha previsto anche un Bonus una tantum da 500 euro per gli edicolanti esercenti punti vendita “esclusivi”.
A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per dallo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il contributo è concesso previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con DPCM, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda.
Le due normative sono separate e avranno modalità operative e attuative diverse.
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