Dl Semplificazione: obbligo di PEC per i giornalisti, pena la sospensione dall’Albo

Novità per i giornalisti non in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). L’art. 37 del Decreto Semplificazione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2020 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, infatti, prevede la sospensione dall’Albo per tutti i professionisti (compresi quelli dell’informazione) senza PEC, dando 30 giorni di tempo per rimediare alla mancanza. Superato quindi questo periodo di tempo, la sospensione sarà attiva fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Finora l’obbligo era stato disatteso dalla maggior parte dei giornalisti perché la norma non prevedeva nessuna specifica sanzione. Il nuovo provvedimento, che riguarda anche i giornalisti, modifica l’articolo 16 del Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 che dispone, appunto, per gli iscritti agli ordini professionali l’obbligo di possedere una casella di posta certificata

Lo scopo della norma, e di tutto il Decreto Semplificazione, è quello di favorire la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”

Il Governo, poi, chiarisce agli Ordini professionali che “l’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali e il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’Ordine inadempiente a opera del Ministero vigilante sui medesimi”.