Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.
Sul Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14/08/2020, è stato pubblicato il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, varato dal governo per l’ulteriore sostegno e rilancio dell’economia.
Con il decreto, il Governo ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire e rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese.
Con il decreto, le risorse complessive messe in campo per reagire alla emergenza arrivano a 100 miliardi di euro, pari a 6 punti percentuali di PIL.
Le risorse per il sostegno al mondo dell’editoria, spettacoli, grandi eventi, fiere, congressi, musei non del MiBACT che hanno subito danni per l’annullamento o il ridimensionamento delle attività vengono aumentate di 60 milioni di euro.
Tra le principali misure previste, vi sono norme – in particolare l’articolo 96 – che riguardano direttamente il settore editoriale, prevedendo ulteriori finanziamenti per il credito di imposta sulla pubblicità sui mezzi di informazione e semplificazioni ed agevolazioni per le testate che si avvalgono dei contributi diretti insistenti sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
Pubblichiamo di seguito il testo dell’articolo in questione, riservandoci di proporre ulteriori approfondimenti nei prossimi articoli di questo Notiziario.
Articolo 96
Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell’editoria
1. All’articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall’articolo 186 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «85 milioni»
b) al secondo periodo, le parole «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;
c) al quarto periodo, le parole «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;
d) all’ottavo periodo, le parole «32,5 milioni» sono sostitute dalle seguenti: «57,5 milioni».
2. All’articolo 188, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni
a) al primo periodo, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «24 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni»;
b) al sesto periodo, le parole: «24 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni».
3. Limitatamente all’anno di contribuzione 2020, le percentuali minime di copie vendute di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono determinate rispettivamente nel 25 per cento delle copie distribuite, per le testate locali, e nel 15 per cento delle copie distribuite, per le testate nazionali.
4. Limitatamente al contributo dovuto per l’annualità 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall’incasso del saldo del contributo. L’avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è trasmessa al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nel termine di dieci giorni dall’effettuazione dell’ultimo pagamento. Nell’ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l’ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l’impresa decade dal diritto al pagamento dell’acconto, fermo restando l’obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.
5. Limitatamente all’anno di contribuzione 2020, qualora dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l’annualità 2019, il suddetto importo e’ parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all’articolo 11, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017.
6. All’articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare.».
7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 31 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’artico 114.