La Direttiva Ue sul diritto d’autore è definitivamente recepita con il decreto legislativo approvato in Consiglio dei ministri.
Come già anticipato in un nostro precedente articolo, il Consiglio dei ministri n. 45, del 4 novembre scorso, ha approvato in esame definitivo, dopo il previsto passaggio parlamentare, diciotto decreti legislativi di attuazione di norme europee già esaminati in via preliminare.
In particolare, per quanto riguarda il settore editoriale, è importante il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.
Il D.lgs è di competenza del Ministro della cultura.
“L’Italia recepisce la direttiva copyright e rafforza la tutela degli autori e degli artisti con norme chiare e meccanismi trasparenti e adeguati all’era digitale”, così commenta il ministro della Cultura Dario Franceschini.
“Il provvedimento – ricorda il Ministro – era stato emanato dal Governo lo scorso agosto a seguito di una ampia consultazione pubblica con le diverse realtà del settore.
Viene ora approvato in via definitiva tenendo conto di alcune delle osservazioni espresse dalle commissioni parlamentari competenti”.
Benché il testo definitivo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, siamo in grado di anticipare le principali modifiche adottate a seguito del recepimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari:
È valorizzato il ruolo degli organismi di gestione collettiva. E quello delle entità di gestione indipendente nelle attività di negoziazione e rinegoziazione relative agli utilizzi delle opere dei propri iscritti.
È chiarito che gli artisti interpreti e esecutori di fonogrammi, in caso di cessione del diritto a un produttore, hanno il diritto di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, secondo apposite clausole contrattual
Si vogliono in tal modo assicurare compensi adeguati agli artisti del settore musicale. Garantendo che le entrate generate dallo sfruttamento delle opere musicali in streaming non siano distribuite in modo sproporzionato.
È previsto che in alcuni limitati casi la remunerazione di autori e artisti, anziché commisurata ai ricavi, può essere realizzata in modo forfettario.
È rafforzato il meccanismo di negoziazione assistita, previsto nei casi in cui le parti incontrino difficoltà nel raggiungere un accordo per la concessione di una licenza. E a stabilire l’equo compenso per gli editori e per i loro contenuti sulle piattaforme online.
È previsto che, in difetto di accordo tra le parti, l’entità della remunerazione dovuta è definita dall’AGCOM (anziché dal collegio arbitrale ex decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945).
Si prevede infatti che ciascuna delle parti può chiedere l’assistenza dell’AGCOM, che fornisce indicazioni sulle opportune soluzioni negoziali soprattutto con riferimento alla determinazione del compenso dovuto.
È previsto che l’obbligo di informazione dei soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti possa essere assolto, oltre che in via diretta nei confronti dei titolari dei diritti, anche nei confronti delle imprese di intermediazione.
A tutela degli interessi dei soggetti obbligati, è disposto che le informazioni vadano fornite con cadenza almeno semestrale (anziché trimestrale). E sono introdotte maggiori garanzie ai fini della riservatezza delle informazioni fornite.
Per garantire piena tutela dei diritti di soggetti apolidi o non identificati, è prevista la legittimazione degli organismi di gestione collettiva a gestire i loro diritti, nel rispetto di diversi limiti e garanzie.
È dato riconoscimento anche alle figure dei direttori del doppiaggio, dei doppiatori, degli adattatori dei dialoghi e dei traduttori.
È chiarito l’ambito di applicazione dell’eccezione relativa all’estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica, prevedendo che gli organismi di ricerca possono liberamente divulgare solo gli esiti delle ricerche, non anche il materiale utilizzato nel corso delle stesse.
Al fine di garantire maggior flessibilità, è ampliato il termine temporale entro cui deve avvenire lo sfruttamento delle opere.
In mancanza del quale l’autore/artista ha il diritto di agire per la risoluzione del contratto di licenza o di revocarne l’esclusiva
È disposto che l’AGCOM, trascorsi due anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, trasmette alle Camere una relazione in merito all’applicazione di propria competenza della disciplina introdotta.
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