Contributi

DIE: notifica alla Commissione UE del “bonus per la distribuzione delle testate edite”

Credito d’imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2020 entro il limite di 60 milioni di euro.

Il comunicato del Dipartimento Editoria

Con una nota in data 18 gennaio 2022 pubblicata sul proprio istituzionale, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria comunica di aver inviato alla Commissione europea la “notifica” del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per le spese sostenute, nell’anno 2020, per la distribuzione delle testate edite. Ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.

Credito d’imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2020 entro il limite di 60 milioni di euro

La agevolazione è  prevista dall’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Ecco il testo dell’articolo:

Sostegno alla distribuzione nei piccoli Comuni

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d’imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2.

Il credito d’imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3.

L’efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

2. Ai fini del credito d’imposta di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.

L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante.

4. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri. O risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d’imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell’istanza di cui al comma 1.

Inviata la “notifica” alla Commissione Europea della legge primaria e del relativo DPCM attuativo

La procedura di “notifica” si è resa necessaria sulla base di quanto previsto dalla stessa norma istitutiva della misura. Che subordina l’efficacia delle disposizioni in essa contenute all’autorizzazione della Commissione europea.

La “notifica” è stata validata e trasmessa alla Commissione dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, a Bruxelles, in data 27 dicembre 2021.

Della decisione adottata dalla Commissione europea sarà data tempestiva comunicazione su questo notiziario.

In corso di pubblicazione il DPCM attuativo

In attesa della decisione della Commissione, in data 26 ottobre 2021 è stato adottato, ed inviato alla Commissione europea unitamente alla norma primaria, il D.P.C.M., già registrato alla Corte dei conti e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con il quale sono state determinate le modalità applicative e la procedura di accesso all’agevolazione

ACCORDO USPI – MEPE

Ricordiamo che USPI ha sottoscritto con MEPE – Messaggerie Periodici DISTRIBUZIONE EDITORIALE  un Accordo in partnership per favorire e sviluppare la distribuzione dei periodici USPI, nelle edicole, nella GDO e negli altri punti vendita fissi (stazioni, aeroporti…) e stagionali.

Tariffe preferenziali per tutti gli editori associati USPI che sottoscrivano un contratto di distribuzione, oltre ad una serie di servizi a titolo essenzialmente gratuito.

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