Si è concluso in Commissione l’esame dell’Atto Camera 2500 – Disegno di legge: “Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” (c.d. Decreto Rilancio).
L’esame passa ora all’Assemblea di Montecitorio per approdare successivamente al Senato.
La Commissione Bilancio della Camera dei deputati, nel fine settimana, ha concluso l’esame del provvedimento di legge AC 2500, di conversione del decreto legge 34/2020, il c.d. Decreto Rilancio.
Come già più volte esaminato, il decreto contiene nel Capo II, intitolato “Misure per l’editoria”, una serie di norme di sostegno al settore editoriale: gli articoli da 186 a 195.
Durante l’esame in Commissione, le norme riguardanti l’editoria sono state sostanzialmente confermate e i deputati hanno approvato solo tre emendamenti ai testo governativo, uno di modifica e due di integrazione. Eccoli:
DL RILANCIO EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 194
Al comma 1, sostituire le parole: “30 giugno 2021” con le seguenti: “31 dicembre 2021”.
194. 6. (Nuova formulazione) Sensi, Pezzopane.
L’emendamento approvato autorizza la Presidenza del consiglio dei ministri a prorogare di ulteriori sei mesi, fino al 30 dicembre 2021 (nel testo originario era giugno), la durata dei contratti, già in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, stipulati con le agenzie di stampa per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi.
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Dopo l’articolo 195 aggiungere il seguente:
Art. 195-bis.
(Disposizioni in materia di tutela del diritto d’autore)
L’emendamento, proposto da vari gruppi parlamentari, prevede l’intervento dell’AGCOM, su istanza dei titolari dei diritti, concernente l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, intimando ai fornitori di servizi della società dell’informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle dette violazioni. Con poteri sanzionatori, anche pesanti.
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Dopo l’articolo 195 aggiungere il seguente:
Art. 195-bis.
(Modifiche all’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416)
L’emendamento votato riguarda la possibilità di subentro di una cooperativa o consorzio, in caso di fallimento dell’editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell’attività dell’impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, tramite un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi.
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