Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio delle politiche industriali.
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022, il DL 1/3/22, n. 17 – c.d. decreto Energia con misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Analizziamo di seguito, sinteticamente, le principali disposizioni di natura fiscale introdotte dal decreto.
Vedi anche: “CdM: Misure in tema di prezzi dell’energia e dei carburanti e sostegni alle imprese”.
Riproposta l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
Tale misura era già stata adottata per gli ultimi tre mesi del 2021 con il c.d. decreto Taglia bollette (DL n.130/2021).
Riconfermato il credito d’imposta, già introdotto dal c.d. decreto Sostegni ter, in favore delle imprese energivore, ex art. 3, Dm 21/12/17.
In particolare, beneficiano dell’ulteriore credito i soggetti che nel primo trimestre del 2022 hanno subìto in media un incremento del costo per kWh (al netto di imposte ed eventuali sussidi) superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.
Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Rispetto all’agevolazione introdotta dal decreto Sostegni ter, il credito d’imposta spetta anche per i costi relativi all’energia prodotta dalle stesse imprese e autoconsumata nel secondo trimestre.
In tal caso, per l’incremento del costo per kWh si fa riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e impiegati per produrre l’energia.
Il bonus è calcolato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia pari alla media del prezzo unico nazionale relativa al secondo trimestre 2022.
L’agevolazione:
– è fruibile esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti d’imposta (art. 1, comma 53, L. n. 244/2007, e art. 34, L. n. 388/2000);
– non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
– non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi (artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir);
– è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, sempre che, considerata anche la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, non venga superato il costo sostenuto.
Viene introdotto un contributo straordinario a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. Ossia per quelle imprese che operano in uno dei settori indicati nell’allegato 1 al decreto Mite 21/12/21 e che hanno consumato, nel primo trimestre 2022, gas naturale per usi energetici in misura non inferiore al 25% del volume di gas indicato dal medesimo decreto (1 milione di kWh/anno), al netto dei consumi di gas impiegato in usi termoelettrici.
Il credito d’imposta è pari al 15% della spesa per l’acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici non termoelettrici e spetta se il prezzo medio di riferimento del periodo è aumentato di oltre il 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.
Le caratteristiche del bonus per le imprese gasivore sono le stesse di quello spettante alle imprese energivore. Fruizione esclusiva in compensazione; nessuna applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti; nessuna rilevanza fiscale e cumulabilità con altre agevolazioni.
E’ inoltre Introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che, fino al 30/11/23, effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il credito d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissati dal Regolamento Ue 651/2014:
– è fruibile solo in compensazione, senza applicazione dei tetti in materia di utilizzo dei crediti.
– Non ha rilevanza fiscale.
– E’ cumulabile con altre agevolazioni per i medesimi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo stesso.
Le disposizioni attuative saranno definite con decreto interministeriale da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del c.d. decreto Energia.
La procedura, cui possono accedere persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, riguarda i beni posseduti, al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, alla data dell’1/1/22.
Entro il 15 giugno 2022 dovranno essere perfezionati la perizia di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva pari al 14% del valore periziato.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere ripartito fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, con applicazione, su quelle successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo, calcolati a decorrere dal 16/6/22.
(L’articolo è ripreso da AssograficInforma – Numero 5 – Anno XXIX – del 24 marzo 2022)
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