Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del medesimo giorno il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
Dopo un paio di giorni di attesa dall’annuncio, da parte del Consiglio dei Ministri, del varo delle misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “CuraItalia”), che contiene misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e le prime norme di sussidio al mondo delle imprese e del lavoro.
Il decreto consta di ben 117 articoli ed occorrerà svolgere una approfondita analisi delle varie norme di carattere più generale (come, ad esempio, quelle concernenti le PMI) per valutare quelle che possano riguardare i nostri associati, indipendentemente dalla loro attività editoriale.
Intanto, pubblichiamo l’articolo 98 che ha ad oggetto “Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa”:
ARTICOLO 98
- All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: “1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.
- All’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole “2.000 euro” sono sostituite con le seguenti “2.000 per l’anno 2019 e 4.000 euro per l’anno 2020”; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per l’anno 2020, il credito d’imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali”.
ESTESO IL BONUS PUBBLICITA’
Con il comma 1 viene rafforzato il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari nel settore dell’editoria.
Per il solo anno 2020, il credito è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già previsti dall’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nella misura unica del 30 per cento del valore di tutti gli investimenti effettuati (e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali), nel limite massimo di spesa (27,5 milioni di euro) stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 57-bis, determinato annualmente con un DPCM, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea sulla regola del “de minimis”.
Le nuove domande potranno essere presentate tra il 1° ed il 30 settembre di quest’anno. Restano valide le domande già presentate tra il 1° ed il 31 marzo 2020.
CREDITO IMPOSTA EDICOLE
Il comma 2 raddoppia il credito di imposta a favore degli edicolanti, introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che passa da 2.000 a 4.000 euro per quest’anno.
Il credito d’imposta è esteso anche alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
Seguono aggiornamenti e approfondimenti.