Assegnato alla V Commissione permanente (Bilancio) in sede referente il 18 marzo 2020. Gli emendamenti in commissione.
Si sono svolte le prime riunioni presso la Commissione Bilancio del Senato riguardanti l’AS.1766 di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (il c.d. “Decreto CuraItalia”).
Ricordiamo che il decreto all’esame del Senato contiene all’articolo 98 alcune norme riguardanti direttamente l’editoria. In particolare:
IL BONUS PUBBLICITA’
Con il comma 1 viene rafforzato il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari nel settore dell’editoria.
Per il solo anno 2020, il credito è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già previsti dall’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nella misura unica del 30 per cento del valore di tutti gli investimenti effettuati (e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali), nel limite massimo di spesa (27,5 milioni di euro) stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 57-bis, determinato annualmente con un DPCM, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea sulla regola del “de minimis”.
Le nuove domande potranno essere presentate tra il 1° ed il 30 settembre di quest’anno. Restano valide le domande già presentate tra il 1° ed il 31 marzo 2020.
Il CREDITO IMPOSTA EDICOLE
Il comma 2 raddoppia il credito di imposta a favore degli edicolanti, introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che passa da 2.000 a 4.000 euro per quest’anno.
Il credito d’imposta è esteso anche alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
L’esame del provvedimento va avanti anche se con problematiche inerenti al ridotto funzionamento della funzione legislativa da parte dell’intero parlamento a causa delle misure adottate per l’emergenza sanitaria.
Nell’ultima riunione della Commissione Bilancio del 6 aprile scorso, sono stati prorogati i termini per la presentazione degli emendamenti. Ad ora, le modifiche richieste all’articolo 98 sono le seguenti:
EMENDAMENTI
98.1
Salvini (primo firmatario) – Lega
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all’articolo 34 legge 388/2000. Le risorse necessarie ai fini dell’attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2021, sono individuate mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge n. 198 del 2016. Per le predette finalità il fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
Fondo esigenze indifferibili
2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-quater. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alle imprese editrici di libri e alla stampa per i libri, sono estese alle spese sostenute nell’anno 2020. Il relativo limite di spesa per l’anno 2020 è fissato in 25 milioni di euro.
Conseguentemente alla rubrica aggiungere le parole: ”e dell’editoria libraria”.
2-quinques. All’articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, aggiungere il seguente periodo: ”Per l’anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera b), l’impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento”.
2-sexies. Limitatamente all’anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 100 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 15,2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-septies. All’articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».
98.2
Di Nicola (primo firmatario) – M5S
Ritirato e trasformato nell’odg n. G/1766/212/5
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
«2-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e di supportare la ripresa delle attività commerciali che operano nel settore della produzione e della vendita al dettaglio di libri, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata, limitatamente all’anno 2020, di ulteriori 2 milioni di euro.
3-ter. Al credito d’imposta relativo all’autorizzazione di spesa di cui al comma 2-bis possono accedere anche i piccoli e medi editori, ovvero i marchi editoriali indipendenti che hanno dichiarato un fatturato netto fino a 13 milioni di euro nel 2019.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, delle librerie e della piccola e media editoria».
98.0.2
De Poli (primo firmatario) – FIBP-UDC
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 98-bis.
(Emergenza per il settore radiotelevisivo locale)
98.0.3
Perosino (primo firmatario) – FIBP-UDC
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 98-ter.
(Ulteriori misure per il settore televisivo locale)
98.0.4
De Poli (primo firmatario) – FIBP-UDC
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 98-bis.
(Ulteriori misure per il settore televisivo locale)
1) All’articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, aggiungere il seguente periodo: ”Per l’anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera b), l’impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento”».
L’esame proseguirà nei prossimi giorni.
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