Rapido passaggio alla Camera dei deputati per il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, già approvato dal Senato, con scadenza 13 ottobre.
Nella riunione di giovedì 8 ottobre scorso, il Presidente di turno dell’Assemblea legislativa di Montecitorio ha comunicato che, a seguito riunione – in pari data – della Conferenza dei presidenti di Gruppo, è stato convenuto che le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione dell’articolo unico del disegno di legge – AC n. 2700 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”) avranno luogo nella seduta di lunedì 12 ottobre, a partire dalle ore 12. Seguirà, a partire dalle ore 13,30, l’appello nominale. Al termine, si procederà all’esame degli ordini del giorno, che dovrà concludersi entro le ore 19,30. A partire dalle ore 19,30, avranno luogo le dichiarazioni di voto finale. Il voto finale è previsto entro le ore 21 della stessa giornata.
Quindi, in giornata, secondo il calendario parlamentare, troverà piena attuazione la manovra finanziaria “che stanzia 25 miliardi, che si aggiungono agli altri decreti e quindi arriviamo ad un ammontare complessivo che supera i 100 miliardi, stanziamenti che vanno a favore di imprese, di cittadini, di lavoratori e degli enti locali di questo Paese, che hanno sicuramente sofferto una crisi sanitaria, che poi è diventata immediatamente anche una crisi economica”, come ha tenuto a sottolineare il relatore Raphael Raduzzi (M5S).
Confermato, chiaramente, nella sua interezza il testo uscito dall’esame del Senato e di conseguenza anche tutte le norme riguardanti l’editoria.
Risolto anche il piccolo ‘giallo’ su un emendamento approvato in Commissione che non sembrava essere stato riproposto nel testo nel maxiemendamento al Senato su cui il governo aveva posto il voto di fiducia.
Si tratta dell’emendamento che estende l’esonero contributivo per l’occupazione nelle aree svantaggiate previsto dal comma 1 dell’articolo 27 del decreto anche al personale giornalistico di aziende editrici attribuendo la competenza all’INPGI e stabilisce, che i lavoratori poligrafici siano riammessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
La citata modifica al testo originario del DL è inserita all’articolo 27. Ecco il testo:
“All’articolo 27:
al comma 1, al primo periodo, le parole:«grave situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gravi situazioni» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Con riferimento ai datori di lavoro ammessi all’esonero contributivo di cui al presente comma per i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), l’Istituto provvede a trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. All’onere derivante dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri »;
al comma 3, le parole: «l’amministrazione concedente è l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che provvede» sono sostituite dalle seguenti: « le amministrazioni concedenti sono l’Istituto nazionale della previdenza sociale e per quanto di competenza l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, che provvedono »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla diffusione del contagio da COVID-19, i soggetti ricompresi nei piani di riorganizzazione in presenza di crisi presentati ai sensi dell’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i quali i termini di cui al comma 1 dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono decorsi in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in via straordinaria sono rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l’ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le domande già presentate nei termini alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di euro per l’anno 2020, in 535,4 milioni di euro per l’anno 2021 e in 67,5 milioni di euro per l’anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l’anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l’anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell’articolo 114».
Seguiranno approfondimenti legislativi al momento della ufficialità della conversione il legge del decreto Agosto.