INPGI1, Assistenza fiscale: indicazioni per la compilazione del modello 730/4 2022 – redditi 2021.
In data 11 maggio 2022,sia l’INPS (Istituto Nazionale di previdenza sociale) sia l’INPGI1 (Istituto di previdenza dei giornalisti italiani) – Gestione principale hanno emanato un proprio comunicato – separato ma integrativo l’uno dell’altro – sul tema delle novità riguardanti le indicazioni per la compilazione del modello 730/4 2022 (redditi 2021).
“ Come previsto dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 103-118, legge 30 dicembre 2021, n. 234), dal prossimo 1° luglio 2022, le funzioni previdenziali sostitutive dell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria) attualmente gestite dall’INPGI (Istituto di previdenza dei giornalisti) vengono trasferite all’INPS.
Dalla stessa data sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti in carico all’INPS, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
Inoltre, sempre a decorrere dal 1° luglio 2022, anche i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti sono riconosciuti dall’INPS. Fino al 31 dicembre 2023 con le regole INPGI; dal 1° gennaio 2024 con la disciplina prevista per la generalità degli iscritti al FPLD.
Pertanto, il contribuente iscritto INPGI/1 (pensionato o beneficiario di trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni) che trasmetta la dichiarazione 730 2022 precompilata oppure si rivolga ad un CAF o un professionista abilitato per inviare il mod. 730 2022, deve necessariamente indicare come sostituto d’imposta INPS (codice fiscale 80078750587), anche se la dichiarazione viene trasmessa prima del 1° luglio 2022.
Rimane in carico all’INPGI la Gestione Separata (INPGI/2) di coloro che esercitano attività giornalistica in forma autonoma, cioè i liberi professionisti. Pertanto, i contribuenti iscritti alla gestione separata INPGI/2 continueranno ad indicare INPGI quale sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
“Come noto la legge di Bilancio per il 2022 (n. 234 del 30 dicembre 2021), al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali dei giornalisti che svolgono o hanno svolto la professione nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, ha statuito, con effetto dal 1° luglio 2022, il trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI riferita alla Gestione sostitutiva dell’A.G.O. (c.d. “INPGI 1”).
Di conseguenza, a decorrere dalla predetta data, l’INPS subentrerà all’INPGI nella gestione dei relativi rapporti assicurativi previdenziali e nell’erogazione delle prestazioni.
Tale evento estende i suoi effetti, tra l’altro, anche in ambito fiscale, con particolare riferimento alle prossime operazioni di assistenza fiscale riferite all’anno di imposta 2021 di cui possono avvalersi – mediante presentazione del relativo modello 730/4 – i contribuenti percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dell’INPGI.
Si è tenuto conto, in particolare, che le operazioni di conguaglio a debito o a credito delle somme risultanti dalla elaborazione del predetto modello 730/4 saranno effettuate, da parte dei sostituti d’imposta, non prima del mese di luglio 2022.
All’esito di un esame congiunto con l’INPS e l’Agenzia delle Entrate è stato convenuto che i contribuenti percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali erogate esclusivamente dalla Gestione sostitutiva dell’A.G.O. dell’INPGI dovranno indicare nel modello 730/4 – relativo ai redditi 2021 – il riferimento dell’INPS (codice fiscale 80078750587) quale sostituto d’imposta legittimato a prestare l’assistenza fiscale e ad effettuare i relativi conguagli.
Per quanto riguarda, invece, gli iscritti che siano titolari in via esclusiva di prestazioni previdenziali o assistenziali a carico della Gestione separata per i lavoratori autonomi dell’INPGI (c.d. “INPGI 2”), gli stessi potranno avvalersi dell’assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta secondo le regole ordinarie, vale a dire dal medesimo INPGI.
Infine, la circolare INPGI affronta il caso che il contribuente sia beneficiario di prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’INPGI maturate sia a carico della Gestione sostitutiva dell’A.G.O. sia della Gestione separata per i lavoratori autonomi.
In tal caso, lo stesso potrà scegliere – in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa – se avvalersi dell’assistenza fiscale dell’INPS ovvero dell’INPGI.
E’ tuttavia opportuno, ai fini della scelta, tenere in debita considerazione l’eventuale verificarsi di situazioni di “incapienza”, vale a dire che le somme risultanti a debito all’esito del conguaglio siano di entità superiore all’ammontare della prestazione erogata dalla Gestione separata dell’INPGI.
In questo caso, le eventuali eccedenze di imposta dovrebbero essere corrisposte direttamente dal contribuente mediante versamento all’erario.
Per tali ragioni è consigliabile scegliere il sostituto d’imposta presso il quale si percepisce la prestazione di importo più elevato”.
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