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Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali: i soggetti ammessi per gli anni 2017 e 2018

Pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per gli anni 2017 e 2018.

Con la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per gli anni 2017 e 2018 si conclude il percorso iniziato a settembre dello scorso anno con la presentazione delle domande di “prenotazione” del credito per gli investimenti programmati nell’anno 2018 e le dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati nel 2017, e proseguito a gennaio di quest’anno con la presentazione delle dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti realmente effettuati nel 2018.

L’elenco è stato comunicato al Dipartimento per l’informazione e l’editoria dall’Agenzia delle Entrate. A fianco degli estremi (codice fiscale) di ognuno dei richiedenti ammessi al beneficio è indicato un solo importo, anche quando sia stata  presentata richiesta per entrambi gli anni 2017 e 2018: in questo caso, l’importo indicato costituisce la somma delle due annualità.

Vengono fornite le istruzioni dettagliate necessarie al calcolo del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto, sulla base delle modifiche normative introdotte nella disciplina del “bonus pubblicità” con la legge di bilancio per l’anno 2019.

Massimali generali per gli aiuti “de minimis”

La legge di bilancio per l’anno 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha stabilito, all’articolo 1, comma 762, che il credito d’imposta di cui sopra è concesso ai sensi e nei limiti dei regimi degli aiuti “de minimis” disciplinati dai Regolamenti UE che stabiliscono diversi massimali a seconda del settore industriale/commerciale di appartenenza del soggetto che fruisce dell’aiuto:

  • per la generalità delle imprese il massimale è pari ad Euro 200.000,00;
  • per il settore dell’autotrasporto il  massimale è pari ad Euro 100.000,00;
  • per il settore agricolo il massimale è pari ad Euro 15.000,00;
  • per il settore della pesca e dell’acquacoltura il massimale è pari ad Euro 30.000,00.

Tali massimali, secondo la disciplina dei citati Regolamenti europei, comprendono ogni aiuto individuale di cui il soggetto fruisca nell’esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

Nell’elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate, tutti gli importi superiori al massimale generale, pari ad Euro 200.000,00, sono stati automaticamente parificati a tale importo; pertanto:

  • i soggetti che non operano nei settori specifici per i quali è stabilito un massimale inferiore, non devono preventivamente correggere il massimale indicato, per poter procedere alla verifica del limite individuale di cui al paragrafo successivo;
  • i soggetti che operano negli specifici settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca ed acquacoltura hanno invece l’obbligo di tenere conto dello specifico massimale stabilito per il proprio settore di attività, nel caso in cui l’importo ad essi attribuito nell’elenco risulti superiore, per poter poi procedere alla ulteriore verifica del limite individuale di cui al paragrafo successivo.

Limiti individuali

Dopo aver verificato il proprio massimale, secondo le indicazioni di cui al paragrafo precedente, ognuno dei soggetti ammessi al credito ha infine l’obbligo di verificare se – al di là del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari – abbia già ottenuto altri aiuti nell’esercizio in corso, o se ne abbia ottenuti nei due esercizi precedenti, posto che gli aiuti eventualmente già concessi (anche nei due esercizi precedenti) concorrono a saturare il massimale individuale di cui sopra.

Pertanto, nell’ipotesi di concorrenza di più aiuti in favore di un soggetto, gli aiuti già in precedenza ottenuti vanno sottratti dal massimale “de minimis” di appartenenza per settore di attività per ottenere il proprio “massimale individuale”, nell’ambito del quale andrà verificata la capienza dell’importo indicato nell’elenco.

Se l’importo indicato nell’elenco risultasse inferiore al “massimale individuale”, l’importo stesso potrà essere portato interamente in compensazione.

Se invece l’importo indicato nell’elenco risultasse superiore al “massimale individuale”, il credito fruibile in compensazione non potrà superare il massimale medesimo.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta può essere fruito – entro i massimali ed i limiti individuali stabiliti e calcolati in ottemperanza alle istruzioni dei paragrafi precedenti – mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il Codice Tributo “6900” istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.

Il modello F24 può essere presentato a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Capo del DIE dell’11 aprile 2019 e del relativo elenco allegato sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio www.informazioneeditoria.gov.it.

Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad Euro 150.000,00 – fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste) il credito d’imposta può essere fruito con le stesse modalità di cui sopra, ma soltanto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria, ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il credito d’imposta è revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata in via telematica contenga dati o elementi risultati non veritieri, o risultino false le dichiarazioni rese, in esito all’attività di controllo ordinariamente effettuata con il supporto della Guardia di Finanza.

Va particolarmente sottolineata, al riguardo, la responsabilità cui è tenuto ogni soggetto nello scrupoloso adempimento delle presenti istruzioni, ai fini della corretta fruizione del credito d’imposta, avuto anche riguardo alle conseguenze in termini di revoca e recupero del beneficio attribuito anche nel caso di superamento dei massimali individuali di fruibilità.        

Per ogni aggiornamento consultare il sito istituzionale www.informazioneeditoria.gov.it

Per eventuali richieste di chiarimenti, potrà essere inviata una mail alla casella di posta elettronica: info.bonuspubblicita@governo.it

uspi

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