Pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per gli anni 2017 e 2018.
Con la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per gli anni 2017 e 2018 si conclude il percorso iniziato a settembre dello scorso anno con la presentazione delle domande di “prenotazione” del credito per gli investimenti programmati nell’anno 2018 e le dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati nel 2017, e proseguito a gennaio di quest’anno con la presentazione delle dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti realmente effettuati nel 2018.
Vengono fornite le istruzioni dettagliate necessarie al calcolo del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto, sulla base delle modifiche normative introdotte nella disciplina del “bonus pubblicità” con la legge di bilancio per l’anno 2019.
Massimali generali per gli aiuti “de minimis”
La legge di bilancio per l’anno 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha stabilito, all’articolo 1, comma 762, che il credito d’imposta di cui sopra è concesso ai sensi e nei limiti dei regimi degli aiuti “de minimis” disciplinati dai Regolamenti UE che stabiliscono diversi massimali a seconda del settore industriale/commerciale di appartenenza del soggetto che fruisce dell’aiuto:
Tali massimali, secondo la disciplina dei citati Regolamenti europei, comprendono ogni aiuto individuale di cui il soggetto fruisca nell’esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.
Limiti individuali
Dopo aver verificato il proprio massimale, secondo le indicazioni di cui al paragrafo precedente, ognuno dei soggetti ammessi al credito ha infine l’obbligo di verificare se – al di là del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari – abbia già ottenuto altri aiuti nell’esercizio in corso, o se ne abbia ottenuti nei due esercizi precedenti, posto che gli aiuti eventualmente già concessi (anche nei due esercizi precedenti) concorrono a saturare il massimale individuale di cui sopra.
Se l’importo indicato nell’elenco risultasse inferiore al “massimale individuale”, l’importo stesso potrà essere portato interamente in compensazione.
Se invece l’importo indicato nell’elenco risultasse superiore al “massimale individuale”, il credito fruibile in compensazione non potrà superare il massimale medesimo.
Modalità di fruizione
Il credito d’imposta può essere fruito – entro i massimali ed i limiti individuali stabiliti e calcolati in ottemperanza alle istruzioni dei paragrafi precedenti – mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il Codice Tributo “6900” istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.
Il modello F24 può essere presentato a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Capo del DIE dell’11 aprile 2019 e del relativo elenco allegato sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio www.informazioneeditoria.gov.it.
Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad Euro 150.000,00 – fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste) il credito d’imposta può essere fruito con le stesse modalità di cui sopra, ma soltanto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria, ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Va particolarmente sottolineata, al riguardo, la responsabilità cui è tenuto ogni soggetto nello scrupoloso adempimento delle presenti istruzioni, ai fini della corretta fruizione del credito d’imposta, avuto anche riguardo alle conseguenze in termini di revoca e recupero del beneficio attribuito anche nel caso di superamento dei massimali individuali di fruibilità.
Per ogni aggiornamento consultare il sito istituzionale www.informazioneeditoria.gov.it
Per eventuali richieste di chiarimenti, potrà essere inviata una mail alla casella di posta elettronica: info.bonuspubblicita@governo.it
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