NAPOLI (ITALPRESS) – Con i decreti 1921 e 1922 il TAR Campania ha respinto i ricorsi promossi contro l’Ordinanza regionale numero 79/2020 con la quale è stato disposto l’obbligo di svolgimento dell’attività didattica a distanza.
Il Tar ha rilevato che la Regione ha “esaurientemente documentato l’istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al COVID-19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intrascolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente ‘indottì dalla didattica in presenza), nonchè della diffusività esponenziale del contagio medesimo”.
(ITALPRESS).
Il Tar ha rilevato che la Regione ha “esaurientemente documentato l’istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al COVID-19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intrascolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente ‘indottì dalla didattica in presenza), nonchè della diffusività esponenziale del contagio medesimo”.
(ITALPRESS).