ROMA (ITALPRESS) – In merito all’esercizio del recesso dal contratto di viaggio, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le Associazioni rappresentative del comparto del turismo organizzato, Astoi Confindustria Viaggi, Aidit, Assoviaggi e Fto, fornisco alcuni chiarimenti quanto al D.L. 9/2020 che, nel disporre le misure relative al rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici, all’art. 28, comma 5, ha espressamente statuito che “in caso di recesso, l’organizzatore puo’ offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita’ equivalente o superiore, puo’ procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’art. 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, oppure puo’ emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante”. Secondo le associazioni “il tenore letterale del testo normativo non lascia adito a dubbio alcuno, circa il fatto che la scelta in merito alle gestione delle conseguenze del recesso dal pacchetto turistico – con l’adozione di una tra le opzioni indicate – e’ rimessa esclusivamente all’organizzatore (tour operator o agenzia di viaggio) e non al viaggiatore, contrariamente a quanto affermato da alcune Associazioni di Consumatori. L’intento perseguito dal legislatore – osservano – risponde all’esigenza precisa e prioritaria di evitare di porre le aziende in default finanziario, consentendo loro di emettere un voucher di valore corrispondente alle somme versate dai viaggiatori in alternativa al rimborso del prezzo. Pertanto, appare strumentale e fuorviante l’informazione che spetti al consumatore scegliere se usufruire del voucher ovvero ottenere il rimborso, o che la scelta operata dall’organizzatore sia soggetta a forme di accordo o di accettazione da parte del consumatore”.
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